Sentenza del 24/06/2020 n. 1905 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa - Preclusione - Casa posseduta - Inidoneità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La massima riguarda la preclusione al beneficio fiscale «prima casa» quando l’acquirente possiede già un’abitazione. Il punto controverso è se tale possesso impedisca l’agevolazione indipendentemente dalle condizioni dell’immobile preesistente: secondo il principio riportato, rileva se quella casa sia concretamente idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, sotto il profilo sia materiale sia giuridico.
La decisione
Il testo fornito riporta soltanto una massima e i riferimenti normativi e giurisprudenziali: non indica le parti, l’atto impugnato, il giudice, l’esito del giudizio o le statuizioni sulle spese. Il principio affermato è che il possesso preclude l’agevolazione solo se l’immobile preesistente è una casa di abitazione concretamente idonea alle esigenze abitative dell’interessato; non è possibile ricavare dal testo l’esito della specifica controversia.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della tariffa
il concetto di idoneità alla casa pre posseduta - ostativo alla fruizione del beneficio - deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di "casa di abitazione", da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
La casa già posseduta ostacola il beneficio soltanto se è concretamente idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, considerando sia le caratteristiche materiali dell’alloggio sia la sua idoneità giuridica.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131
La disposizione è indicata come quella che ha modificato il testo della disciplina dell’agevolazione richiamata; il principio riportato interpreta il requisito relativo alla casa pre posseduta nel quadro normativo così modificato.
Massime di principio
- Il semplice possesso di un altro immobile non basta, da solo, a escludere l’agevolazione prima casa: occorre valutare la sua concreta idoneità a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.
- L’idoneità va verificata sia in fatto, considerando le condizioni oggettive e materiali dell’alloggio, sia sul piano giuridico.
- La massima non specifica quali circostanze materiali o giuridiche siano decisive nel singolo caso: la valutazione deve quindi essere riferita alle caratteristiche concrete dell’immobile e alle esigenze abitative dell’interessato.
Testo integrale
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