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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04128/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal ricorrente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della novella richiamata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva respinto un'istanza generica presentata dal soggetto interessato. Quest'ultimo ha proposto ricorso personalmente avverso il decreto di rigetto, lamentando l'erroneità della decisione. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di impugnazione proposta personalmente dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa, il ricorso era inammissibile per difetto di legittimazione, poiché violava l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito contro il provvedimento di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    impone il rispetto delle forme di proposizione dell'impugnazione; il ricorso proposto personalmente, nel regime applicabile dopo la novella, è stato ritenuto in violazione della norma e quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio che consente di escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel regime delle impugnazioni avverso provvedimenti di sorveglianza, il ricorso proposto personalmente dalla parte, quando la legge richiede forme diverse o l'assistenza tecnica, è inammissibile per difetto di legittimazione/formalità.
  • La verifica preliminare della ritualità dell'impugnazione può assorbire ogni esame di merito quando il vizio è tale da imporre la declaratoria di inammissibilità.
  • Alla inammissibilità del ricorso seguono, salvo elementi contrari sulla colpevolezza processuale, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la sanzione a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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