Cassazione Penale, Ordinanza n. 29020/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che aveva ottenuto in primo grado un’assoluzione, poi riformata in appello con affermazione di responsabilità per il reato contestato. In sede di legittimità era stata impugnata una precedente ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva ritenuto specificamente formulato l’appello del Pubblico Ministero contro l’assoluzione. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso. L’imputato proponeva quindi un ulteriore ricorso deducendo, con un unico motivo, un preteso errore di fatto dell’ordinanza della Cassazione, sostenendo che vi fosse stata una svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità e lamentando l’omessa pronuncia sul motivo relativo alla specificità dell’appello del Pubblico Ministero. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di specificità dei motivi di appello e la mancata considerazione della pretesa omissione decisoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto non emergesse dalla sentenza, ma da un’ordinanza meramente interlocutoria e non autonomamente impugnabile, perché non definitoria e revocabile o modificabile fino alla sentenza. Inoltre, ha osservato che il ricorrente non aveva realmente allegato un errore di fatto, ma soltanto un errore di diritto nella valutazione della specificità dei motivi di appello, censura non emendabile con il rimedio azionato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per errore di fatto non è utilizzabile per censurare un errore di diritto o per impugnare provvedimenti interlocutori non autonomamente impugnabili.
L’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste, tra cui la condanna alle spese.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario per errore di fatto è esperibile solo quando l’errore sia immediatamente percepibile e risulti dagli atti del giudizio di legittimità; non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti sulla specificità dei motivi di impugnazione.
- Le ordinanze meramente interlocutorie, prive di contenuto definitorio e suscettibili di revoca o modifica fino alla sentenza, non sono autonomamente impugnabili con ricorso per cassazione se non si siano riflesse nel contenuto decisorio della sentenza impugnata.
- La deduzione di un errore di fatto deve essere specifica e puntuale: una censura generica che, sotto l’etichetta dell’errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione un errore di diritto è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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