Cassazione Penale, Sentenza n. 36538/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione volta a ottenere la declaratoria di estinzione della multa di 2.000 euro inflitta con sentenza irrevocabile il 23/02/2011. Il ricorrente sosteneva che, ai fini del decorso del termine decennale previsto dall'art. 172 cod. pen., dovesse avere rilievo la volontaria sottrazione del condannato all'esecuzione della pena pecuniaria e che, nel caso concreto, l'esecuzione non poteva ritenersi effettivamente iniziata per l'assenza di conoscenza reale della cartella di pagamento notificata con modalità per irreperibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, con riferimento alla pena pecuniaria, l'iscrizione a ruolo e l'avvio della procedura esecutiva sono idonei a determinare l'inizio dell'esecuzione e a impedire l'estinzione per decorso del termine decennale. Nel caso concreto l'iscrizione a ruolo (28/07/2015) e la notifica della cartella di pagamento (23/11/2017) sono avvenute prima del decorso dei dieci anni dalla irrevocabilità, pertanto la domanda di estinzione era infondata. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'estinzione, la contestazione che la notifica non abbia assicurato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, e ha precisato che la nozione di "volontaria sottrazione" rileva solo in relazione a ipotesi in cui l'esecuzione sia già iniziata, senza che possa essere ricondotta automaticamente all'assenza di conoscenza della cartella.
Norme richiamate
Il termine decennale per l'estinzione della multa decorre dalla irrevocabilità della condanna o dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione gia' iniziata; la Corte interpreta che l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria possa essere commisurato all'iscrizione a ruolo/avvio della procedura esecutiva, che impedisce l'estinzione per decorso del tempo
Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021 (richiamata)
Giurisprudenza richiamata per linea interpretativa: la sottrazione volontaria puo' consentire l'estinzione solo se l'esecuzione era gia' iniziata; conferma l'eccezione alla regola generale del decorso del termine
Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (Vitobello)
Giurisprudenza che espone la cornice normativa: l'avvio della procedura di recupero coattivo (iscrizione a ruolo) e' sufficiente ad evitare l'estinzione della pena pecuniaria perche' manifesta la pretesa dello Stato
Massime di principio
- Per la multa, l'inizio dell'esecuzione puo' ritenersi avvenuto con l'iscrizione a ruolo e l'avvio della procedura esecutiva; questi atti impediscono l'estinzione per decorso dei dieci anni.
- La notifica della cartella esattoriale e l'effettiva conoscenza da parte del destinatario non sono necessariamente condizioni per far decorrere o interrompere il termine estintivo: l'avvio della procedura di recupero coattivo e' rilevante di per sé.
- La 'volontaria sottrazione' rileva solo quando l'esecuzione sia realmente gia' iniziata; dimostrare la mancata conoscenza della cartella non equivale automaticamente a provare la mancata efficacia dell'avvio dell'esecuzione.
- In casi simili conviene verificare e documentare le date rilevanti: irrevocabilità della sentenza, data di iscrizione a ruolo, data di notifiche e di eventuali atti esecutivi, poiché l'iscrizione a ruolo e l'avvio formale della procedura sono frequentemente decisivi.
- Se si intende contestare l'avvio dell'esecuzione per far valere l'estinzione, la strategia difensiva piu' efficace e' impugnare la regolarita formale dell'iscrizione a ruolo o dell'atto esecutivo, o dimostrare circostanze concrete che escludano l'effettivo avvio della procedura esecutiva.
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