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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle entrate, ritenendola rituale e conforme all'art. 390 c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che le spese di lite fossero non ripetibili.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza presentata da una società immobiliare per ottenere, con riferimento all'anno d'imposta 2011, la disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative di cui all'art. 30 della l. n. 724/1994, sul presupposto dell'impossibilità oggettiva di conseguire il livello minimo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi richiesto dalla norma. L'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza; la società aveva impugnato il diniego ottenendo l'accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma nel giudizio di legittimità ha poi depositato rituale rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    viene richiamato come base dell'istanza di disapplicazione presentata dalla società rispetto alla disciplina antielusiva/società di comodo

  • art. 30 della l. n. 724/1994

    è la disciplina oggetto della richiesta di disapplicazione per asserita impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi minimi

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso in cassazione, se rituale, produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso, se conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo di legittimità senza necessità di accettazione della controparte.
  • Quando la parte ricorrente deposita rinuncia valida al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio e non esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese possono essere dichiarate non ripetibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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