Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09743/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che il solo motivo dedotto non fosse scrutinabile perché non previamente formulato in appello nei termini richiesti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per rapina, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva però che tale censura non era stata specificamente prospettata in appello come richiesta di riduzione della pena; nell'atto di gravame risultava piuttosto domandata la sospensione condizionale della pena. Poiché il motivo di ricorso introduce una questione non previamente devoluta al giudice di appello, la censura è dichiarata non consentita in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso per cassazione non può riguardare censure che non siano state previamente dedotte in appello; la mancata devoluzione del punto impedisce la proposizione della censura in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono proponibili censure che, pur attinenti alla motivazione o al trattamento sanzionatorio, non risultino specificamente devolute con i motivi di appello.
  • Quando nell'atto di appello sia stata richiesta una misura diversa dalla riduzione della pena, non è consentito trasformare in cassazione la doglianza in una critica diretta all'entità della sanzione senza dimostrare che il punto fosse già stato contestato.
  • La violazione del principio di devoluzione comporta l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.