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Ordinanza

Ordinanza n. 10986/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione II Lavoro n. -OMISSIS- del 13.12.2016, pubblicata in pari data, pure confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di -OMISSIS- - Sezione IV Lavoro n. -OMISSIS- del 21.12.2021, pubblicata il 29.12.2021.

Giustizia amministrativa202506160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, confermata in appello

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario – Sezione lavoro del 13 dicembre 2016, confermata dalla Corte d'appello – Sezione lavoro con sentenza del 21 dicembre 2021. Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto, con precedente ordinanza, una consulenza tecnica d'ufficio nominando quale CTU il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, e aveva fissato termini per la trasmissione dello schema di relazione, per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale. Il Direttore generale ha comunicato che la Ragioneria non aveva ricevuto alcuna formale comunicazione della nomina, né tramite PEC né mediante altre modalità istituzionali. L'ordinanza interviene quindi esclusivamente sulla prosecuzione dell'istruttoria, senza definire il merito dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR integra e parzialmente modifica la precedente ordinanza istruttoria. Dispone che la Segreteria comunichi nuovamente al CTU l'ordinanza precedente e quella attuale, previa verifica della correttezza dell'indirizzo PEC. Rifissa al 7 luglio 2026 alle ore 9.00 il giuramento del CTU e l'assunzione dell'incarico davanti al Collegio, anche da remoto. Ridetermina i termini: entro il 30 settembre 2026 il CTU dovrà trasmettere alle parti lo schema della relazione; entro il 20 ottobre 2026 i consulenti tecnici di parte potranno trasmettere osservazioni e conclusioni; entro l'11 novembre 2026 il CTU dovrà depositare la relazione finale, dando conto delle osservazioni e prendendo posizione su di esse. Fissa la camera di consiglio al 15 dicembre 2026 e manda alla Segreteria per le comunicazioni, anche al CTU. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, c.p.a.

    fino al 20 aprile 2026, per la trasmissione, a opera del CTU, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; fino al 20 aprile 2026, per la trasmissione al CTU delle eventuali osservazioni e conclusioni da parte dei CTP; fino all’11 maggio 2026, per il deposito in segreteria della relazione finale

    La disposizione è richiamata quale base per la fissazione dei termini relativi alle attività del consulente tecnico d'ufficio e dei consulenti tecnici di parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il TAR ne richiama i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Il richiamo concorre a fondare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la corretta esecuzione del giudicato richiede accertamenti tecnici, il giudice amministrativo può nominare un CTU e disciplinare con ordinanza i termini per la relazione, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e il deposito della relazione finale.
  • Se il CTU non ha ricevuto la comunicazione della nomina per un errore o un'incompletezza nelle comunicazioni istituzionali, il giudice può rinnovare la comunicazione, verificare previamente l'indirizzo PEC, rifissare il giuramento e rideterminare i termini dell'attività peritale, senza definire il merito della domanda di ottemperanza.
  • In caso di diffusione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari tutelati dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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