Cassazione Civile, Ordinanza n. 11832/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una docente/aspirante inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2023 aveva chiesto il riconoscimento del punteggio per servizi svolti dal 2004/2005 al 2020/2021 come assistente OSA e Asacom presso scuole pubbliche, pur se formalmente resa alle dipendenze di cooperative, in forza di convenzioni con l'Ufficio Scolastico Provinciale. L'amministrazione scolastica non aveva attribuito punteggio ai servizi, ritenendo che non fossero stati prestati alle dipendenze di una pubblica amministrazione. La ricorrente ha quindi agito per ottenere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo e il conseguente riposizionamento in graduatoria. Il tribunale ordinario di Ragusa ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, mentre il TAR Sicilia ha declinato la giurisdizione ritenendo la controversia non concorsuale. Dinanzi alle Sezioni Unite la ricorrente ha chiesto di individuare il giudice munito di giurisdizione; il Ministero ha sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda non fosse diretta all'annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, ma all'accertamento del diritto all'inserimento correttamente graduato sulla base di norme primarie e delle tabelle allegate al D.M. 50/2021, con eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo. Ha quindi rimesso le parti davanti al tribunale di Ragusa anche per le spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa ricorre quando la domanda investe l'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la graduatoria e costituisce esercizio di potestà autoritativa nella definizione dei criteri di inserimento.
D.M. 50/2021
Le tabelle allegate sono considerate fonte dei criteri di attribuzione del punteggio; la controversia riguarda la corretta applicazione di tali criteri alla posizione soggettiva del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle graduatorie del personale ATA il discrimine di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: se si chiede l'annullamento dell'atto generale o normativo che regola la graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; se invece si chiede l'accertamento del diritto soggettivo all'inserimento o al corretto punteggio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La domanda volta al riconoscimento di punteggi per servizi prestati deve essere qualificata come azione di accertamento del diritto, quando il lavoratore deduce la diretta applicazione di norme primarie o di tabelle ministeriali e non la rimozione dell'atto regolatorio della procedura.
- In materia di graduatorie scolastiche, la mera esistenza di una procedura di formazione o aggiornamento della graduatoria non basta a radicare automaticamente la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se sia in contestazione l'esercizio di potere autoritativo nella fissazione dei criteri oppure la concreta spettanza del punteggio sulla base della disciplina vigente.
Come è indicizzato
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