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Sentenza

Sentenza n. 697/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 710,93 oltre interessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 CCNL 15 marzo 2001 per l’anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 710,93, oltre interessi. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha dichiarato di avere disposto il pagamento, inizialmente senza produrre documentazione idonea. La ricorrente ha quindi affermato di non avere ancora ricevuto le somme, inducendo il Tribunale a ordinare chiarimenti documentati sull’effettiva corresponsione. La documentazione successivamente depositata ha dimostrato che il pagamento era stato eseguito nell’ottobre 2025. La ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato era stato effettuato nel corso del giudizio. Ha rilevato che l’adempimento tardivo del Ministero confermava la fondatezza della pretesa azionata e che la pretesa non era stata contestata dall’Amministrazione. Nonostante ciò, ha compensato le spese di lite, valorizzando l’esiguità dell’importo, la modesta entità del ritardo rispetto alla notifica del ricorso e, soprattutto, il comportamento processuale della ricorrente, la cui dichiarazione del 10 aprile 2026 circa il mancato pagamento aveva determinato un inutile dispendio di attività processuale. È stata comunque disposta la restituzione del contributo unificato alla ricorrente, ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15/3/2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta alla ricorrente per l’anno scolastico 2020/2021.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del comando giudiziale da parte dell’amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso di ottemperanza può confermare la fondatezza della pretesa azionata, anche se impedisce una pronuncia di merito sull’esecuzione coattiva.
  • La compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere disposta valutando congiuntamente l’entità del debito, la durata del ritardo e il comportamento processuale delle parti; una dichiarazione processuale non adeguatamente verificata che determini attività istruttoria inutile può incidere sulla regolazione delle spese.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la restituzione del contributo unificato alla parte ricorrente, ove versato, quando la fondatezza della pretesa risulti confermata dall’adempimento tardivo dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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