Cassazione Civile, Ordinanza n. 32279/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese, in presenza di istanza congiunta delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (promittenti venditori)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti. La Corte d'appello aveva accolto l'appello delle controparti, dichiarando la risoluzione del preliminare e condannando la parte odierna ricorrente alla restituzione della somma di euro 133.850, oltre interessi legali dal 29 gennaio 2010. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. Successivamente, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato un atto con cui hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, rinunciando sia al ricorso sia al controricorso e chiedendo l'estinzione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso e al controricorso, unitamente alla richiesta congiunta delle parti, integra i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando tutte le parti del giudizio di cassazione dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo e rinunciano agli atti di impugnazione, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo se ricorrono i presupposti dell'art. 390 c.p.c.
- In presenza di rinuncia congiunta e di istanza concorde sull'estinzione, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- La definizione transattiva della controversia in sede di legittimità rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché il giudizio si chiude per estinzione.
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