Ordinanza n. 1414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 67/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara CIG B7ECB0D002
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR, chiedendo la riforma della decisione e la concessione della tutela cautelare nell’ambito di una procedura di gara. Dalla motivazione emerge che le contestazioni riguardavano, in particolare, l’interpretazione del disciplinare di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il sub-criterio A.3. L’appellante sosteneva presumibilmente che l’attribuzione del punteggio fosse illegittima o comunque non potesse dipendere esclusivamente dall’assunzione dell’impegno, da parte dei concorrenti, a svolgere l’attività formativa richiesta; tuttavia, il testo non esplicita ulteriori censure o la loro precisa qualificazione giuridica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le questioni dedotte non fossero idonee a sostenere adeguatamente l’istanza, poiché il disciplinare appariva subordinare l’attribuzione del punteggio per il sub-criterio A.3 unicamente all’assunzione, da parte dei concorrenti, dell’impegno a prestare l’attività formativa richiesta. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha condiviso la valutazione del TAR circa la prevalenza dell’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, necessari anche in relazione alle condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea per la violazione della direttiva 91/271/CEE. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata nell’ambito dell’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.
direttiva 91/271/CEE
Rileva quale parametro europeo relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in relazione agli interventi pubblici ritenuti necessari per dare esecuzione alle condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Causa C-565/10 della Corte di giustizia dell’Unione europea
Richiamata come fonte della condanna europea che contribuisce a fondare l’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi.
Causa C-85/13 della Corte di giustizia dell’Unione europea
Richiamata come fonte della condanna europea che contribuisce a fondare l’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la verifica del fumus boni iuris resta necessariamente sommaria e conduce al rigetto dell’istanza quando le censure dedotte non risultino idonee, allo stato degli atti, a mettere adeguatamente in discussione l’interpretazione della lex specialis accolta dall’amministrazione e dal giudice di primo grado.
- Quando il disciplinare di gara collega espressamente l’attribuzione del punteggio per un sub-criterio all’assunzione dell’impegno del concorrente a svolgere una determinata attività, tale previsione può giustificare, in sede cautelare e salvo il successivo approfondimento del merito, l’attribuzione del punteggio sulla base dell’impegno assunto.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione di interventi necessari per conformarsi a condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea e agli obblighi derivanti dalla normativa europea può assumere rilievo decisivo nella valutazione del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →