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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26364/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di una somma rilevante a favore dell'originaria creditrice. Nel giudizio di primo grado il Tribunale, ritenendo necessaria la mediazione obbligatoria, aveva assegnato agli opponenti un termine per attivarla e poi dichiarato improcedibile l'opposizione per mancato esperimento della procedura. In appello gli opponenti avevano sostenuto, da un lato, che il termine assegnato non fosse perentorio e, dall'altro, che l'onere di promuovere la mediazione gravasse sulla parte opposta. La Corte d'appello ha accolto il secondo motivo, applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2020, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare la mediazione spetta all'opposto e, in difetto, va dichiarata l'improcedibilità con revoca del decreto. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 nel testo vigente nel 2017, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il diverso orientamento giurisprudenziale allora esistente, favorevole all'onere in capo all'opponente. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che in appello fosse stata disposta e poi effettivamente avviata la mediazione, conclusasi però senza accordo; la Corte di cassazione ha riqualificato questa censura come error in iudicando/procedendo e ha verificato dagli atti che la mediazione era stata attivata dalla ricorrente solo in appello, ma non risultava così soddisfatta la condizione di procedibilità nei termini rilevanti per la decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il secondo motivo di ricorso e lo ha accolto, assorbendo il primo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, la condizione di procedibilità non risultava soddisfatta sulla base degli atti prodotti, poiché la mediazione era stata attivata solo successivamente e la questione processuale andava riesaminata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per la doglianza di violazione o falsa applicazione di legge proposta con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte riqualifica il secondo motivo come censura riconducibile a un error in iudicando/procedendo, consentendo il controllo sul fatto processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel motivo del ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte riqualifica la censura in termini diversi.

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    norma sulla mediazione obbligatoria; la Corte richiama il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la mediazione ricade sulla parte opposta una volta esaurita la fase sulle istanze del decreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale del ricorso.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati per giustificare il ricorso alla ragione più liquida.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, una volta definite le istanze sul decreto, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, quale soggetto sostanzialmente attore nel rapporto processuale così instaurato.
  • La mancata attivazione della mediazione da parte del soggetto onerato determina l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo; viceversa, non può essere imputata alla parte non onerata la mancata instaurazione della procedura.
  • Nel giudizio di legittimità la censura può essere riqualificata dal giudice di cassazione secondo il suo reale contenuto giuridico, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dal ricorrente, quando gli atti processuali siano specificamente indicati e accessibili.
  • Quando dagli atti risulti che la mediazione è stata effettivamente attivata solo in una fase successiva e non nei termini/processo rilevanti per la condizione di procedibilità accertata dal giudice di merito, la declaratoria di improcedibilità non può essere esclusa senza un nuovo esame della vicenda processuale.
  • In presenza di una questione idonea a definire la controversia, la Corte di cassazione può applicare il criterio della ragione più liquida, esaminando il motivo più decisivo e assorbendo gli altri.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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