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Sentenza

Sentenza n. 14008/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del giudizio di non idoneità conseguito dal ricorrente il 26.1.2023 nel concorso per l'assunzione di n. 390 ispettori tecnici (bando del 28.6.2022); - di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, “con particolare, ma non esclusivo, riferimento: ai giudizi di idoneità di tutti i candidati, poiché emessi senza che nel Bando ci sia un criterio inequivoco per la determinazione di tali giudizi, a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio”; “il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a fa proseguire il ricorrente nelle prove di esame, disponendo l’annullamento o la rettifica del giudizio di non idoneità o la reiterazione della prova di colloquio all’esito della quale è stato emesso il giudizio di non idoneità, disponendo ove ne ricorrano le condizioni, la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierno e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente”;

Giustizia amministrativa202306251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità conseguito al colloquio attitudinale nel concorso per l'assunzione di 390 ispettori tecnici della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere conseguito il punteggio di 6 alla prova scritta e superato gli accertamenti psico-fisici, è stato dichiarato non idoneo al colloquio attitudinale, avendo riportato una media globale inferiore a 12/20. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6, 12 e 13 del bando, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei principi di trasparenza e obiettività e, in subordine, l'illegittimità dell'art. 12 del bando ove interpretato in senso lesivo. Ha contestato in particolare l'insufficienza della motivazione del giudizio negativo, l'assenza di criteri di valutazione previamente determinati e la legittimità dello svolgimento della verifica attitudinale dopo le altre prove. Ha chiesto l'annullamento del giudizio, la riedizione del colloquio o la rettifica del punteggio, l'ammissione con riserva alla graduatoria e, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dopo la prova scritta o orale, poiché tale possibilità era prevista dall'art. 6, comma 2, del bando. Ha inoltre ritenuto che i criteri di valutazione fossero sufficientemente individuati dalla tabella n. 3 del d.m. n. 198/2003, relativa ai requisiti attitudinali per l'accesso al ruolo dei periti tecnici, consistenti in evoluzione globale, stabilità emotiva, facoltà intellettive e comportamento sociale. La commissione, nell'esercizio di ampia discrezionalità tecnica, ha motivato il giudizio richiamando elementi emersi dai test e dai colloqui: immaturità, difficoltà nella gestione dell'emotività, tratti di immaturità del pensiero, motivazione poco argomentata, capacità di adattamento non pienamente sviluppata e insufficiente autorevolezza. Il candidato ha riportato 10/20 per evoluzione globale e stabilità emotiva, 11/20 per comportamento sociale e 12/20 per facoltà intellettiva, con media inferiore alla soglia minima di 12/20. Il giudizio non è stato ritenuto manifestamente illogico, irragionevole o incoerente, anche considerando la giovane età del candidato, che non aveva ancora compiuto diciannove anni. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto infondata per effetto del rigetto della domanda di annullamento e comunque formulata soltanto nell'epigrafe, senza essere ripresa nelle conclusioni. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 46 l. 121/1981

    Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

    La disposizione attribuisce all'amministrazione della pubblica sicurezza lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei candidati ai concorsi per il personale di polizia.

  • tabella n. 3, punto 2, d.m. n. 198/2003

    Una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni; una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale; delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi; un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'àmbito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

    La norma individua i requisiti attitudinali applicabili all'accesso al ruolo dei periti tecnici e costituisce la base normativa dei criteri di valutazione della prova attitudinale.

  • art. 6, comma 2, del bando di concorso

    Consente all'amministrazione di svolgere la verifica degli accertamenti psicofisici o attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale.

  • art. 12 del bando di concorso

    Disciplina gli accertamenti attitudinali mediante test, colloquio con un componente della commissione e, in determinati casi, ripetizione del colloquio davanti alla commissione.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale base della domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente; la domanda risarcitoria è stata respinta per l'infondatezza della domanda di annullamento e per la sua formulazione non adeguatamente sviluppata.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni concorsuali sull'idoneità attitudinale per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o travisamento dei fatti.
  • È legittimo svolgere gli accertamenti attitudinali dopo la prova scritta o orale quando il bando prevede espressamente tale possibilità.
  • I criteri di valutazione di una prova attitudinale possono essere sufficientemente determinati mediante il rinvio ai requisiti attitudinali stabiliti dalla normativa regolamentare applicabile, senza necessità che il bando predetermini ulteriori parametri analitici, purché il giudizio sia riferito a tali requisiti.
  • Un giudizio di non idoneità attitudinale è adeguatamente motivato quando indica, per ciascun profilo valutato, gli elementi emersi dai test e dal colloquio e li correla al mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il superamento della prova.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione di un giudizio concorsuale non può essere accolta quando sia infondata la domanda di annullamento e non siano comunque adeguatamente specificati, nelle conclusioni e nell'illustrazione del ricorso, i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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