Cassazione Civile, Ordinanza n. 23109/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa in cui l’autorità espropriante aveva promosso opposizione alla stima dell’indennità depositata il 6 dicembre 2016, riferita a un decreto di esproprio emesso il 17 ottobre 2014. I resistenti avevano eccepito che il ricorso fosse improponibile perché depositato senza attendere il termine dilatorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della relazione di stima, previsto dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello aveva accolto tale eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo il termine dilatorio un presupposto processuale la cui mancanza impediva la proposizione dell’opposizione. Il ricorrente in Cassazione ha censurato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 54, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il termine dilatorio non è sanzionato da improponibilità o inammissibilità e non costituisce un mero fatto abilitativo alla successiva opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della relazione di stima, previsto dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, abbia natura dilatoria e non perentoria; pertanto, l’opposizione alla stima proposta prima della sua scadenza non è inammissibile né improponibile. La pronuncia di merito della Corte d’appello è stata quindi cassata per erronea applicazione della sanzione processuale di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima
il termine ha natura dilatoria, serve a consentire agli interessati di esaminare la stima e decidere se accettarla o opporvisi, e non comporta improponibilità dell’azione se l’opposizione è proposta prima della sua scadenza
art. 54, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
termine per l’opposizione alla stima
la disciplina va coordinata con l’art. 27 e con il distinto termine perentorio di opposizione, senza confondere il termine dilatorio con quello decadenziale
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
termine perentorio di opposizione
costituisce il termine decadenziale distinto rispetto al termine dilatorio dell’art. 27; l’azione resta proponibile fino alla sua scadenza
Massime di principio
- Nell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima ha funzione meramente dilatoria e non preclude la proposizione del ricorso prima della sua scadenza.
- La proposizione anticipata dell’opposizione alla stima non determina improponibilità o inammissibilità della domanda, poiché il sistema consente all’espropriato di adire il giudice per la determinazione dell’indennità anche prima della stima definitiva, purché non sia decorso il distinto termine perentorio di decadenza.
- Nel coordinamento tra il termine dilatorio per la decisione sull’accettazione o sull’opposizione alla stima e il termine perentorio per l’impugnazione, il giudice deve evitare interpretazioni che attribuiscano effetti sostanzialmente preclusivi non previsti dalla legge e potenzialmente problematici sul piano costituzionale.
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