Ordinanza n. 427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Latina, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro l’affidamento di una concessione demaniale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare ex art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare della società ricorrente in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede di sommaria delibazione, che il ricorso introduttivo di primo grado appariva prima facie inammissibile perché non notificato, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., all’unico controinteressato esistente: l’operatore economico classificatosi al secondo posto nella procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della concessione demaniale. Da tale profilo processuale il Collegio ha desunto l’apparente carenza del fumus boni iuris della domanda cautelare, riservando al TAR il riesame approfondito della vicenda nell’udienza pubblica già fissata.
La decisione
L’appello cautelare è stato accolto. In riforma dell’ordinanza del TAR, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado dalla società. La decisione è fondata su una valutazione prima facie di inammissibilità del ricorso originario per omessa notificazione all’unico controinteressato individuato, costituito dal secondo classificato nella procedura di evidenza pubblica. Il Collegio ha precisato che si tratta di una delibazione sommaria propria della fase cautelare e che resta impregiudicato il potere del TAR di esaminare funditus la controversia. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per le peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare, proposto dal Comune e accolto dal Consiglio di Stato con riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.
È stato ritenuto prima facie violato per la mancata notificazione del ricorso di primo grado all’unico controinteressato esistente, individuato nell’operatore classificatosi secondo nella procedura di evidenza pubblica.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’affidamento di una concessione mediante procedura di evidenza pubblica, l’operatore classificatosi al secondo posto può assumere la qualità di controinteressato, sicché il ricorso deve essergli notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., quando sia l’unico soggetto controinteressato individuabile.
- In sede cautelare, l’omessa notificazione del ricorso all’unico controinteressato individuabile può fondare una delibazione prima facie di inammissibilità del ricorso introduttivo e, conseguentemente, escludere il fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare.
- La valutazione compiuta dal giudice d’appello cautelare sulla possibile inammissibilità del ricorso è sommaria e non preclude al giudice di primo grado il successivo riesame approfondito della controversia nel merito.
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