Cassazione Civile, Ordinanza n. 34913/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dalla resistente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. In applicazione dell’art. 391, comma 4, c.p.c. ha escluso la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice di energia aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a fronte di una fattura per consumi energetici. La società ingiunta aveva proposto opposizione deducendo la nullità della clausola contrattuale posta a base della pretesa creditoria. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di procura, ritenendo che la procura fosse stata rilasciata prima dell’emissione del decreto ingiuntivo; il tribunale aveva confermato tale decisione. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more ha rinunciato al ricorso con procura speciale, e la società resistente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
"non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione"
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue e non si provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con procura speciale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione.
- Le questioni di merito e di rito prospettate con i motivi di ricorso restano assorbite dall’estinzione del giudizio, senza decisione sul loro fondamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34826/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2023 del 13/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →