Cassazione Penale, Sentenza n. 37209/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova: il Tribunale aveva motivato il diniego con la rilevante entità della pena, uno stile di vita orientato a profitti da iniziative illecite, una condanna recente del Tribunale di Macerata per reati fiscali con evasione prossima a 15 milioni, carichi pendenti per false fatturazioni e violazioni fallimentari, frequentazioni controindicate, l'inattendibilità della documentazione relativa a prospettiva di assunzione e la mancata prova di condotte riparatorie. Il ricorso deduceva, in primo luogo, omissione di acquisizione/prova decisiva della transazione con TECNOPOL s.p.a. ritenuta rilevante come prova di condotta riparatoria; in secondo luogo, vizio di motivazione per mancata considerazione della documentazione sanitaria e per il rifiuto del rinvio chiesto dal nuovo difensore (avv. Natalini), con conseguente pregiudizio della difesa tecnica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non supportata da specifiche richieste probatorie: il documento evocato risultava già agli atti e, comunque, non decisivo rispetto alla valutazione complessiva (la presunta transazione con TECNOPOL era un accordo transattivo con parte civile e non idoneo a dimostrare in modo risolutivo condotte riparatorie). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche, prive dei documenti richiamati (documentazione sanitaria e atti relativi alla nomina/ricusazione del difensore) e non indicanti quale norma sarebbe stata violata; inoltre è stato richiamato il principio giurisprudenziale per cui motivazioni di diritto non possono essere denunciate come vizi di motivazione. È stata confermata la valutazione di merito del Tribunale circa la mancata revoca formale del precedente difensore e la legittimità del diniego del rinvio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d))
Usato come riferimento per il motivo che denunciava omissione di acquisizione di una prova decisiva; la Corte l'ha ritenuto manifestamente inammissibile per genericità e per mancanza di specifica richiesta probatoria.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c))
Richiamato in relazione alla censura sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e infondato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento per affermare che i vizi di motivazione non possono essere denunciati come questioni di diritto: se si vuol impugnare la motivazione occorre dedurre specifiche violazioni di legge.
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati per reiterare il principio di inammissibilità dei motivi aspecifici: il ricorso deve indicare con precisione i vizi di motivazione per i singoli aspetti impugnati.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
Richiamata per il principio che i vizi di motivazione non sono denunciabili come questioni di diritto, e che l'impugnazione deve mirare alla violazione di legge quando si discuta la motivazione.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024
Citando precedente che dichiara inammissibili, per aspecificità, i motivi che denunciano inosservanza o errata applicazione della legge e, in modo cumulativo e non puntuale, la mancanza o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Presentare sempre in sede di ricorso la documentazione decisiva: se si invoca un documento come prova determinante va specificato, prodotto o indicato con precisione dove si trova negli atti e come incide sulla decisione impugnata.
- Evitare censure generiche: i motivi di gravame devono indicare puntualmente il vizio di motivazione per ogni singolo aspetto, richiamando le parti della motivazione contestata e la norma violata.
- Se si invoca lo stato di salute come causa incidente sull'istituto dell'affidamento, depositare in processo la documentazione sanitaria e chiedere espressamente che sia acquisita e valutata in udienza.
- Se si cambia difensore, curare la formale revoca del precedente avvocato e la tempestiva comunicazione/nomina al giudice e alle parti; eventuali richieste di rinvio per concomitanti impegni professionali devono essere motivate e documentate per evitare ritenute tardività.
- Se si afferma l'esistenza di un accordo transattivo o di condotte riparatorie, illustrare come tale accordo abbia contenuti e effetti idonei a integrare la prova di riparazione (es. pagamento effettivo, elementi di esecuzione, riconciliazione espressa), non limitandosi a richiamare mera esistenza dell'accordo.
- Quando si impugna un provvedimento che valuta elementi di pericolosità o recidiva economica, è necessario fornire elementi concreti di reinserimento e di cambiamento di condotta (progetti lavorativi affidabili, attestazioni di attività riparatorie, partecipazione a misure di formazione/riabilitazione).
- Ricordare che molte valutazioni discrezionali del giudice di merito (es. valutazione del rinvio o dell'attendibilità di prospettive occupazionali) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate; la strategia difensiva deve dunque mirare a precludere le valutazioni negative già in primo grado con prove e documenti solidi.
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