Cassazione Penale, Sentenza n. 48868/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena residua di anni 3 mesi 9 giorni 26 di reclusione (derivante dalla condanna della Corte d'appello di Torino del 11/03/2022, irrevocabile il 21/03/2023) con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che l'art. 95 si riferisca alla pena inflitta con la sentenza (nel caso 4 anni e 2 mesi), non alla pena residua da espiare. Il ricorrente ha fatto valere che la norma andava interpretata in analogia "in bonam partem" o, in subordine, che andasse sollevata questione di legittimità costituzionale perché il limite di quattro anni dovrebbe riferirsi alla pena residua e non alla pena inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che sia l'art. 53 della L. n. 689/1981 (nella formulazione risultante dal d.lgs.150/2022) sia l'art. 95 d.lgs.150/2022 si riferiscono alla pena inflitta con la sentenza e non alla pena residua da espiare. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che esclude la sovrapponibilità dell'ambito di applicazione dell'art. 95 con quello dei "liberi sospesi" e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella formulazione modificata dal d.lgs. 150/2022)
"il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater."
La Corte interpreta la norma come riferita alla pena inflitta con la sentenza (la soglia oggettiva rilevante è quella fissata nel titolo di condanna), non alla pena residua da espiare.
art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 150/2022
"il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"
Si applica avendo riguardo alla pena inflitta (soglia dei quattro anni) e non alla pena residua; l'ambito di applicazione non è sovrapponibile a quello dei "liberi sospesi".
art. 666, codice di procedura penale
Individua il giudice competente per le istanze al giudice dell'esecuzione; richiamato come norma procedurale per la presentazione dell'istanza ex art. 95.
art. 56-quater, legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata nel testo di art. 53 come riferimento per la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva; citata nella motivazione come parte del quadro normativo delle pene sostitutive.
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento nella decisione della Corte di Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'applicabilità delle pene sostitutive previste dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 va valutata rispetto alla pena inflitta nella sentenza (soglia dei quattro anni), non rispetto alla pena residua da espiare.
- Se la pena inflitta con la sentenza supera il limite di quattro anni, la sostituzione con detenzione domiciliare (ai sensi dell'art. 95) non è concedibile anche se, per effetto di presofferto, la pena residua risultasse inferiore al predetto limite.
- La disciplina dell'art. 95 non è sovrapponibile al regime dei "liberi sospesi" (condannati con sentenza irrevocabile a pena non superiore a quattro anni in attesa dell'intervento del magistrato di sorveglianza): i due istituti hanno ambiti e condizioni diversi.
- Le questioni di incostituzionalità tese a far riferire il limite di quattro anni alla pena residua sono considerate, secondo la giurisprudenza di legittimità, manifestamente infondate.
- Prima di proporre istanze ex art. 95 è necessario verificare i requisiti formali (es. che il giudizio fosse pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore) e la concreta pena inflitta, non soltanto la residua.
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