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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30965/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché il riconoscimento dell'imputato era già sorretto da una prova testimoniale autonoma e il dedotto vizio relativo al sistema S.A.R.I. non incideva sulla tenuta della motivazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e falsità personale. Con l'unico motivo ha dedotto travisamento delle risultanze processuali, erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, sostenendo che la decisione di merito sarebbe viziata nella parte in cui aveva attribuito rilevanza al sistema di riconoscimento facciale S.A.R.I. per l'identificazione dell'autore dei fatti. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'imputato era stato comunque riconosciuto in dibattimento da un testimone di polizia giudiziaria come uno degli autori della resistenza e come autore delle false dichiarazioni sulle proprie generalità; pertanto la questione sull'attendibilità del sistema S.A.R.I. è stata ritenuta irrilevante. È stato inoltre osservato che la contestata "contaminazione" del riconoscimento testimoniale era prospettata solo in via ipotetica e che la Corte d'appello aveva logicamente ricostruito la responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza anche a prescindere dal ruolo di guida o di passeggero, valorizzando un concorso di entrambi gli occupanti del veicolo sulla base della complessiva sequenza fattuale e di condotte del passeggero idonee ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso altrui. Da ciò la Corte ha escluso che i denunciati vizi potessero riverberarsi anche sul reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la cui conferma in appello non è stata scalfita dal ricorso.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice per false dichiarazioni sulla identità o qualità personali; la Corte ha ritenuto che i vizi denunciati non incidessero neppure su questa condanna.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto non evidenzia un effettivo vizio della motivazione o della legge, ma si risolve nella contestazione di aspetti irrilevanti rispetto alla base probatoria autonoma posta a fondamento della decisione di merito.
  • Quando la responsabilità dell'imputato è sorretta da un riconoscimento testimoniale autonomo e diretto, l'eventuale criticità di un diverso ausilio investigativo o identificativo non è decisiva se non ha inciso concretamente sulla prova posta a base della condanna.
  • La valutazione della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale può fondarsi su una ricostruzione complessiva della sequenza fattuale e sul concorso di più soggetti, anche quando uno di essi rivesta il ruolo di passeggero, se le condotte di quest'ultimo risultano idonee ad agevolare o rafforzare l'altrui proposito criminoso.
  • Le censure che attaccano in modo solo ipotetico la "contaminazione" di una prova dichiarativa non sono idonee a scardinare la motivazione di merito se la prova stessa risulta comunque supportata da elementi autonomi e convergenti.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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