Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17295/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di essere autorizzato a colloqui familiari permanenti in periodo di custodia cautelare. Ha denunciato genericamente violazione di norme di diritto, sostenendo che la motivazione del diniego fosse meramente punitiva e formale, non sorretta da un reale presupposto giuridico, e ha dedotto l'inidoneità della motivazione richiamata (esigenze investigative e preservazione della genuinità delle indagini), soprattutto alla luce della chiusura delle indagini preliminari e di atti del 14 gennaio 2026 che, secondo il ricorrente, renderebbero fittizia la motivazione del diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo ammissibile in linea generale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti (ex art. 111, comma 7 Cost.), tale rimedio è consentito soltanto per violazione di legge. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato norme violate, limitandosi a dedurre un vizio di motivazione o di ponderazione degli elementi che non costituisce automaticamente violazione di legge. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della conversione dell'appello in ricorso per cassazione disposta dal Tribunale (art. 568, comma 5 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37

    dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, i colloqui degli imputati sono autorizzati dal direttore dell'istituto. Nel corso delle indagini, e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede.

    La norma distingue la competenza a autorizzare i colloqui a seconda della fase processuale: durante le indagini l'autorità giudiziaria che procede (GIP) è competente; ciò giustifica l'intervento del GIP nel negare l'autorizzazione durante le indagini.

  • Legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 18

    fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4

    Conferma che, fino alla sentenza di primo grado, le autorizzazioni riguardanti i colloqui sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, rafforzando la competenza del GIP nel periodo investigativo.

  • D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123

    Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Ha specificato quale sia l'autorità giudiziaria 'che procede' nelle diverse ipotesi processuali, precisando la competenza del GIP nelle indagini preliminari e le modalità di individuazione dell'autorità competente.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    Il principio costituzionale è richiamato per affermare la possibilità di ricorrere per cassazione avverso provvedimenti che incidono sul grado di afflittività della libertà personale (quali i dinieghi di colloquio), ma il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Consente la conversione dell'impugnazione in altri rimedi; il Tribunale ha legittimamente convertito l'appello in ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione quando sussistono ragioni di colpa; la somma di euro 3.000,00 è stata irrogata al ricorrente sulla base di questa norma.

Massime di principio

  • I provvedimenti che negano o autorizzano i colloqui dei detenuti durante le indagini sono impugnabili in Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., ma il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica di violazione di legge e non si estende al sindacato pieno di merito.
  • Durante le indagini preliminari la competenza ad autorizzare o negare colloqui spetta all'autorità giudiziaria che procede (in genere il G.I.P.), ai sensi della normativa penitenziaria e delle modifiche legislative successive.
  • Per rendere ammissibile il ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione la norma di legge ritenuta violata; deduzioni generiche su vizi motivazionali o sulla presunta punitività del provvedimento, senza riferimento normativo, possono determinare l'inammissibilità.
  • Un vizio di motivazione di natura valutativa o di insufficiente ponderazione degli elementi non equivale automaticamente a violazione di legge: la Cassazione interviene solo in presenza di mancata motivazione assoluta o di motivazione meramente apparente che integri violazione di legge.
  • L'inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e l'eventuale versamento alla Cassa delle Ammende se è ravvisabile una colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.