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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33479/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria per il recupero di un credito derivante da un contratto di finanziamento, notificato a una persona fisica indicata anche come garante. Successivamente il credito viene ceduto a una società specializzata nel recupero. La destinataria del precetto sostiene di avere avuto conoscenza del decreto solo in quel momento e propone opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deducendo di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento e di non avere mai ricevuto validamente la notifica del decreto. Il tribunale dichiara l’opposizione inammissibile ritenendo perfezionata la notifica per rifiuto del destinatario di ricevere il plico e comunque mancante la prova dei presupposti dell’opposizione tardiva. In appello la Corte conferma il rigetto, rilevando che il contratto e i relativi allegati erano stati prodotti dalla creditrice e già acquisiti nel fascicolo monitorio; che tali documenti non dovevano considerarsi nuovi in appello; che l’appellante non aveva disconosciuto le sottoscrizioni né mosso contestazioni specifiche sul documento; e che non erano state contestate la cessione del credito né la legittimazione della cessionaria. In cassazione la ricorrente deduce due motivi: 1) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la produzione in appello del contratto di finanziamento fosse tardiva e non giustificata da causa non imputabile, poiché il documento non era stato realmente a disposizione della controparte nel giudizio di primo grado; 2) violazione degli artt. 112 e 164, comma 1, n. 4, c.p.c. per omesso esame del motivo di appello relativo alla nullità della comparsa di costituzione e risposta della convenuta per carenza della causa petendi, in quanto non sarebbero stati indicati titolo, ragioni e natura del credito vantato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo conferma la decisione d’appello: il contratto di finanziamento e gli allegati erano stati già prodotti nel procedimento monitorio e posti a base del decreto ingiuntivo; perciò la loro riproduzione in appello non integra produzione di documenti nuovi, secondo il principio di non dispersione della prova già acquisita al processo e della permanenza dei documenti nella sfera di cognizione del giudice dell’opposizione. Inoltre, a fronte di tale produzione, la ricorrente non aveva svolto un disconoscimento specifico delle sottoscrizioni né contestazioni idonee. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara inammissibile perché generico e non autosufficiente, non essendo trascritto il contenuto della comparsa di risposta che si assumeva carente di causa petendi. Il ricorso è quindi respinto integralmente; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della controricorrente, con ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    L'opposizione tardiva presuppone l'irregolarità della notificazione o la mancata conoscenza del decreto per causa non imputabile; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti provati.

  • art. 138 c.p.c.

    Il rifiuto di ricevere l'atto comporta una notificazione equiparata alla consegna in mani proprie.

  • L. 890/1982, art. 7

    La prova della notificazione postale può risultare dall'avviso di ricevimento con attestazione del rifiuto del destinatario.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    I documenti già acquisiti nel procedimento monitorio e rimasti a disposizione della controparte non sono considerati nuovi in appello.

  • art. 2697 c.c.

    Il deducente che contesta la produzione documentale o la sussistenza del credito deve confrontarsi con il materiale probatorio già acquisito e con i relativi oneri di allegazione e prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che denuncia omessa pronuncia deve essere specifico; in difetto di autosufficienza non può essere scrutinato.

  • art. 164, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della comparsa per carenza della causa petendi deve essere dedotta con indicazione puntuale del contenuto dell'atto asseritamente viziato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte può definire il ricorso in conformità alla proposta di decisione anticipata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione pecuniaria a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti prodotti nel procedimento monitorio e già acquisiti al fascicolo del giudice non sono documenti nuovi, anche se non riprodotti identicamente nella fase di opposizione; la loro successiva produzione in appello è ammissibile per il principio di non dispersione della prova.
  • La parte che intenda contestare il documento fondativo del credito deve formulare contestazioni specifiche e, se del caso, disconoscere espressamente le sottoscrizioni; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. richiede la prova dell'irregolarità della notificazione o della mancata conoscenza del decreto per causa non imputabile; in mancanza, l'opposizione è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti omessa pronuncia o nullità processuali deve essere autosufficiente e indicare specificamente il contenuto dell'atto processuale rilevante; altrimenti è inammissibile.
  • La manifesta infondatezza del ricorso può comportare, oltre alle spese, la condanna per responsabilità aggravata e le conseguenze economiche accessorie previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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