Cassazione Penale, Sentenza n. 6605/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2023 della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Ivrea del 03/05/2023. L'inammissibilità era stata dichiarata per la mancata osservanza della formalità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., vale a dire la mancata produzione, contestualmente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente deduceva che la dichiarazione di domicilio risultava già dagli atti (elezione di domicilio effettuata nel dibattimento o indicata nella procura speciale allegata) e che quindi il deposito contestuale non sarebbe stato richiesto, contestando il formalismo della norma.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. richiede il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto d'impugnazione e che un mero richiamo o l'esistenza di precedenti attestazioni in atti non può sostituire tale deposito. La finalità della norma è individuare in modo certo il luogo per la notifica del decreto di citazione a giudizio e garantire la partecipazione consapevole al grado d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma citata come regola di riferimento per l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza della formalità prevista (richiamata da questa disposizione) comporti l'inammissibilità dell'appello.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte interpreta la norma come richiedente il deposito effettivo e contestuale dell'atto (dichiarazione/elezione di domicilio) insieme all'atto di appello; un mero richiamo ad atti precedenti o l'intestazione che indica il domicilio non sono equipollenti al deposito richiesto.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per distinguere il caso del procedimento celebrato in contumacia (che disciplina la necessità di elezione di domicilio e procura successive alla sentenza); la Corte sottolinea però che, indipendentemente da tale disciplina specifica, l'obbligo di deposito con l'atto d'impugnazione rimane per l'appello ordinario.
Massime di principio
- Per proporre validamente l'appello è necessario depositare contestualmente all'atto di impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio: non è sufficiente richiamare precedenti elezioni o indicazioni di domicilio già presenti in altri atti.
- La funzione della norma è garantire la certezza del luogo per la notifica del decreto di citazione a giudizio e la partecipazione consapevole dell'imputato al grado d'appello; pertanto il requisito formale è considerato essenziale e la sua omissione comporta inammissibilità.
- Nei casi di procedimento celebrato in contumacia esistono disposizioni particolari (art. 581, comma 1-quater) ma ciò non autorizza, negli appelli ordinari, la sostituzione del deposito contestuale con richiami ad atti precedenti.
- Prassi prudente: allegare all'atto di appello una procura speciale e una dichiarazione autonoma di elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato (o comunque documento riconducibile direttamente all'imputato), per evitare eccezioni di inammissibilità e necessità di eventuali integrazioni formali.
- La valutazione del giudice tende a privilegiare la forma quando la norma prevede espressamente la pena dell'inammissibilità; quindi meglio adempiere alla prescrizione formale anche se il contenuto è già rinvenibile in atti preesistenti.
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