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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47601/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva escluso la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) con conseguente mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare per specifici capi (in particolare B13, B14, B15). Il ricorrente ha sostenuto che gli elementi indiziari relativi ai fatti contestati (in particolare la cessione di 5 kg del 27.2.2020 e la cessione di 2 kg del 31.3.2020) risultavano già desumibili dagli atti e dalle informative della Procura/Polizia di Napoli (informativa del 18.03.2022) e che pertanto doveva operare la retrodatazione dalla prima ordinanza napoletana, con conseguente perdita di efficacia della misura per quelle imputazioni; ha inoltre censurato la mancata declaratoria di perdita di efficacia per altri capi (B16, B17, B20, B23) nonostante la ricostruzione giurisprudenziale favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato come segue: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B13 (cessione di 5 kg del 27.2.2020) e dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare per tale capo, disponendo che la decorrenza del termine di fase (art. 303 lett. a) n.3 c.p.p.) parta dalla esecuzione della prima ordinanza cautelare (16.11.2022). Per il capo B15 (cessione di 2 kg del 31.3.2020) ha ritenuto la motivazione carente e contraddittoria e ha annullato con rinvio la parte relativa a quel punto affinché il Tribunale compia nuovo accertamento in fatto e colmi la carenza motivazionale. Inoltre, in relazione al secondo motivo, ha annullato senza rinvio l'ordinanza anche con riferimento ai capi B16, B17, B20 e B23, dichiarandone la perdita di efficacia, per omissione di applicazione delle conseguenze già riconosciute dalla precedente sentenza di annullamento. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso del Ballone; dichiarata perdita di efficacia delle misure per B13, B16, B17, B20, B23; nuovo esame con rinvio su B15.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    Disciplina della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari in caso di plurime ordinanze: riconosce casi di retrodatazione automatica e condizioni diverse a seconda della connessione fra i fatti e del momento del rinvio a giudizio; la Corte ha applicato i principi sulla "desumibilità" degli elementi indiziari e sui tre casi operativi (connessione qualificata con stesso procedimento; separazione dopo rinvio a giudizio; assenza di connessione).

  • art. 303 c.p.p. (lett. a) n. 3)

    Norma che fissa i termini di fase rilevanti per la custodia cautelare; utilizzata per indicare la decorrenza effettiva dei termini una volta riconosciuta la retrodatazione (la Corte ha disposto che per B13 i termini decorrono dalla data di esecuzione della prima ordinanza).

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla rilevanza dell'interesse collegato alla presunzione (art.275, comma 3) nel valutare l'interesse dell'appellante alla scarcerazione anche se parzialmente formale.

  • art. 620 c.p.p.

    Previsione procedurale che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; la Corte ha utilizzato questa disposizione per annullare senza rinvio le parti relative a B13 e ai capi B16, B17, B20 e B23.

  • art. 7 CEDU; artt. 24 e 111 Cost.

    Norme e principi costituzionali e convenzionali richiamati a fondamento di garanzie processuali (richiamate dal ricorrente), in particolare diritto a un processo equo e principio di legalità; la Corte ne ha tenuto conto nel contesto delle censure sulla retrodatazione e sulla motivazione.

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297 c.p.p. si valuta secondo tre scenari distinti: (1) misure nel medesimo procedimento con connessione qualificata -> retrodatazione automatica; (2) misure in procedimenti diversi dopo rinvio a giudizio del primo -> retrodatazione solo se i fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti al momento del rinvio; (3) assenza di connessione -> retrodatazione possibile solo in casi specifici e con verifica della desumibilità e dell'autorità giudiziaria competente.
  • Per "desumibilità" delle fonti indiziarie si intende che dagli atti a disposizione al momento rilevante dovesse risultare un quadro indiziario sufficientemente compiuto e significativo da giustificare, ratione temporis, l'adozione della misura cautelare cronologicamente posteriore.
  • Se il giudice motivi in modo contraddittorio o non dia conto della valenza indiziaria di elementi già presenti negli atti, la decisione sulla retrodatazione può essere annullata (senza rinvio se non servono ulteriori accertamenti di fatto, con rinvio se è necessario un nuovo accertamento).
  • Anche la "scarcerazione solo formale" può interessare l'indagato: quando le misure riguardano procedimenti diversi, l'interesse a ottenere la declaratoria di perdita di efficacia per singoli capi sussiste anche se la detenzione prosegue per altri addebiti.
  • In difesa, occorre documentare puntualmente la presenza negli atti anteriori di elementi indiziari determinanti (informative, intercettazioni, dichiarazioni) e richiedere esplicitamente la correlazione con i capi contestati nella seconda ordinanza per ottenere la retrodatazione e la perdita di efficacia della misura.
  • Il giudice di merito deve sempre esplicitare la valutazione sulla "significanza processuale" degli elementi indiziari già acquisiti e motivare perché tali elementi sarebbero o non sarebbero stati sufficienti al momento anteriore; altrimenti la decisione è vulnerabile in cassazione.

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