Cassazione Penale, Ordinanza n. 06881/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione di penale responsabilità sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione della vicenda e invocando l'assorbimento di un capo di imputazione in un altro. La Corte ha rilevato che le censure si risolvevano nella prospettazione di ipotesi alternative e in critiche di merito alla valutazione del fatto compiuta in appello, non scrutinabili in sede di legittimità se non nei limiti di una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta presente, coerente e non manifestamente illogica, anche perché la vicenda era considerata di estrema semplicità. È stato inoltre osservato che l'argomento dell'assorbimento del capo 3 nel capo 1 era implicitamente respinto dalla conferma della responsabilità per tutti i reati e dalla motivazione specifica sulla modalità minacciosa integrata dall'attribuzione della falsa qualità di operatore di polizia in borghese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla natura meramente alternativa e di merito delle censure, non deducibili in cassazione in assenza di vizi motivazionali radicali; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e immune da manifesta illogicità. L'assorbimento invocato tra i capi di imputazione è stato implicitamente escluso.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il perimetro del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, ammissibile solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano in una mera diversa lettura del fatto o in ipotesi alternative alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o la scelta tra diverse ricostruzioni possibili.
- Una motivazione sintetica è comunque sufficiente se rende comprensibile il percorso argomentativo e non presenta aporie manifeste, specie quando la vicenda fattuale è di semplice lettura.
- L'argomento dell'assorbimento di un capo di imputazione può ritenersi implicitamente disatteso quando la sentenza confermi la responsabilità per tutti i reati contestati e affronti specificamente la condotta che si assume assorbita.
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