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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05251/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Gravante è stata imputata per truffa (capo A: Roma e Pomezia, nov-dic 2017) e per calunnia (capo B: Cancello e Arnone, 7/5/2018). L'accusa sostiene che la ricorrente, simulando l'acquisto di un cane di razza Shih Tzu negli Stati Uniti per conto della parte offesa Tiziana Caruana, si sarebbe appropriata di euro 4.105,74 mediante artifici e raggiri; successivamente, per occultare la frode, avrebbe denunciato la stessa parte offesa per usura. In primo grado il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'ha condannata a 1 anno e 8 mesi di reclusione con riconoscimento delle attenuanti generiche e continuazione; la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza. In Cassazione il difensore ha proposto dodici motivi di ricorso, che comprendono censure sulla regolarità delle notifiche (art. 415 bis c.p.p.), sulla decadenza della querela (art. 124 c.p.), sulla prescrizione (artt. 157-158 c.p.), sulla valutazione delle prove e dell'attendibilità della parte civile (art. 208 c.p.p. e art. 640 c.p.), sulla mancata applicazione della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sull'applicazione della continuazione e delle attenuanti (artt. 81, 62-bis c.p.), sulla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale senza valutare la situazione economica (art. 165 c.p.), e su omessa assunzione di prove (art. 606 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di genericità, aspecificità e per manifesta infondatezza su vari profili, confermando di fatto le statuizioni dei giudici di merito. In particolare: ha ritenuto inammissibile il motivo sulle notifiche per genericità e perché l'omessa eccezione in primo grado è ormai sanata; ha rilevato che la querela è stata tempestiva (ricorso al 19/4/2018 dopo ultimo contatto 5/3/2018); ha escluso la prescrizione alla luce della sospensione prevista dalla cosiddetta legge Orlando per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019; ha escluso la sindacabilità in Cassazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito sull'attendibilità della parte offesa e sui riscontri documentali; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi per mancato confronto con la motivazione impugnata o per aspecificità. Conseguenze economiche e processuali: confermata la condanna di primo e secondo grado (pena: 1 anno e 8 mesi, sospesa con condizione del pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00 in favore della parte civile), il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Il ricorso per Cassazione che deduce nullità di notifiche deve specificare e allegare gli elementi che ne dimostrano la violazione; l'omessa eccezione di nullità dell'avviso di conclusione indagini va sollevata entro la deliberazione della sentenza di primo grado, altrimenti la nullità si considera sanata

  • art. 124 cod. proc. pen.

    tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato

    Il termine decadenziale per la querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; nel caso concreto la querela del 19/4/2018 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla notizia del fatto del 5/3/2018

  • art. 157 e art. 158 cod. pen.

    Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate alla luce delle norme sulle cause di sospensione; nel caso di reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della sospensione introdotta dalla legge Orlando

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge Orlando (sospensione pari a 1 anno e 6 mesi fra deposito della motivazione di primo grado e dispositivo di secondo grado) è applicabile ai reati commessi nel periodo indicato, impedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione prima della sentenza d'appello

  • art. 208 cod. proc. pen.

    Il giudice di merito deve motivare l'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile; tuttavia la Cassazione non può riesaminare il merito della valutazione probatoria se congruamente motivata dai giudici di merito

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte d'appello deve confrontarsi con le censure proposte in appello; in Cassazione il ricorso che non evidenzia il confronto con la motivazione impugnata è aspecifico e inammissibile

  • art. 131-bis cod. pen.

    L'esclusione della punibilità per particolare tenuità è questione di merito che richiede un adeguato confronto con la motivazione; la Cassazione dichiara inammissibile il motivo che non si confronta con la decisione impugnata

  • art. 640 cod. pen.

    La configurazione della truffa richiede la valutazione degli artifici e raggiri e dei riscontri documentali; la rilevanza di tali elementi è materia di merito non sindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua

  • art. 368 cod. pen.

    La valutazione del dolo nel reato di calunnia è rimessa al giudice di merito; in Cassazione non è ammesso un rinnovato esame delle risultanze probatorie ove i giudici di merito abbiano fondatamente ritenuto sussistente il reato

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    L'aumento di pena per continuazione è determinazione di merito secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; la misura adottata dai giudici è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica, il che non è stato dimostrato

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento in misura maggiore delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'asserita esigenza di estensione massima va adeguatamente motivata e la Cassazione non sostituisce tale apprezzamento

  • art. 165 cod. pen.

    La subordinazione della sospensione condizionale della pena a condizioni economiche (es. pagamento di provvisionale) richiede che il giudice di merito valuti la situazione economica dell'imputato; però l'eccezione deve essere specificamente documentata dal ricorrente in Cassazione

  • art. 606 co. 1, lett. d) cod. proc. pen.

    I motivi di cassazione per omessa assunzione di prove devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; deduzioni generiche o nuove eccezioni non sollevate in appello sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    In caso di irreperibilità del destinatario la notifica può essere eseguita presso il difensore di fiducia; le notifiche così operate sono valide se risultano rispettate le condizioni previste dalla norma

  • art. 187, comma 2, cod. proc. pen.

    sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali

    I fatti rilevanti ai fini della validità delle notifiche e di altre questioni processuali sono soggetti a prova; il ricorrente deve fornire elementi per dimostrare tali fatti

Massime di principio

  • Le nullità relative a notifiche o avvisi devono essere eccepite tempestivamente nel processo di merito; se non contestate entro la deliberazione di primo grado si considerano in genere sanate
  • La Cassazione non è competente per un rinnovato esame del merito o della valutazione delle prove: i giudizi sull'attendibilità e sui riscontri documentali sono di pertinenza esclusiva dei giudici di merito se congruamente motivati
  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando; ciò può impedire che il reato si estingua per prescrizione nel corso dell'appello
  • I motivi di cassazione devono essere specifici, connessi e confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili
  • L'applicazione o il diniego di attenuanti e la determinazione degli aumenti di pena per continuazione sono valutazioni discrezionali del giudice di merito non sindacabili in Cassazione salvo illogicità manifesta
  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di somme richiede una valutazione delle condizioni economiche dell'imputato, ma il difensore che impugna deve fornire prove documentali della sproporzione
  • Le questioni processuali che dipendono da fatti (es. validità di notifiche) sono soggette a prova: in Cassazione il ricorrente deve indicare e allegare gli elementi fattuali necessari per fondare la censura

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