Cassazione Penale, Ordinanza n. 28744/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per coltivazione di sostanza stupefacente con pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa. In cassazione la difesa ha dedotto, con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta andava riqualificata come coltivazione domestica non punibile perché destinata all'esclusivo uso personale. Con un secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione della legge penale per non aver qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che i giudici di merito avevano già affrontato correttamente la questione e che, nel caso concreto, gli indici fattuali escludevano sia l'uso personale sia la lieve entità: dalla sostanza sequestrata erano ricavabili 388 dosi medie singole e nell'abitazione erano stati rinvenuti un bilancino di precisione e 20 bustine di plastica trasparente per il confezionamento, elementi sintomatici della destinazione allo spaccio.
Norme richiamate
La coltivazione di stupefacenti è punibile quando non ricorrono i presupposti della coltivazione domestica non punibile destinata esclusivamente all'uso personale, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illecito.
Il fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, desumibile da dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; un indice negativamente assorbente può escludere la fattispecie attenuata.
Disciplina dei reati in materia di stupefacenti richiamata per la qualificazione del fatto e per il giudizio sulla lieve entità.
Richiamato come fonte della formulazione normativa poi confluita nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Norma di conversione del D.L. n. 146 del 2013, richiamata nel percorso ricostruttivo della fattispecie lieve.
Legge di conversione con modificazioni del D.L. n. 36 del 2014, richiamata nel richiamo alla disciplina dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Richiamato quale fonte normativa connessa alla disciplina del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, non integra coltivazione punibile una condotta che, in assenza di indici di inserimento nel mercato illecito, sia connotata da immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, svolta in forma domestica, con tecniche rudimentali, su un numero esiguo di piante e per ottenere un quantitativo modesto di prodotto.
- La qualificazione del fatto come destinato all'uso personale può essere esclusa sulla base di elementi sintomatici concreti, quali il quantitativo ricavabile dalla sostanza sequestrata e la presenza di strumenti o materiali tipicamente funzionali al confezionamento per lo spaccio.
- Il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minima offensività penale della condotta, considerando dato qualitativo e quantitativo nonché mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, un solo indice previsto dalla legge può risultare negativamente assorbente, rendendo non decisiva ogni altra circostanza favorevole.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica e critica confutazione della motivazione impugnata.
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