Cassazione Penale, Ordinanza n. 04661/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la sua manifesta genericità e la mancata critica puntuale della motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa il 13/10/2023 dalla Corte d'appello di Bari. Dal testo disponibile non emergono i fatti storici né il reato contestato. La Corte ha rilevato che il ricorso era palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità e le relative ragioni, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; per tale ragione lo ha dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente generica sulla responsabilità è inammissibile.
- La mancata correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni decisive della decisione impugnata integra una causa di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.
Come è indicizzato
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