Cassazione Civile, Ordinanza n. 00155/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta da parte della ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte della controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato l'efficacia di un lodo straniero pronunciato a Hong Kong il 27 aprile 2017 da un arbitro unico, nel contenzioso sorto tra le parti in relazione a un contratto avente ad oggetto la realizzazione e la vendita di una linea di produzione di tubi saldati in titanio e la prestazione di servizi accessori. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia poi accettata dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e consente la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese processuali.
- Quando la definizione del giudizio avviene per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle questioni sostanziali o processuali originariamente dedotte nel ricorso.
Come è indicizzato
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