Cassazione Penale, Sentenza n. 2915/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello di Bologna il 26/10/2022. Il ricorrente lamentava di essere stato informato del deposito della motivazione (depositata il 30/12/2022) soltanto il 14/03/2023 a causa di un malfunzionamento del registro informatico della cancelleria e aveva dunque presentato istanza di rimessione il 02/05/2023
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'istanza inammissibile per tardività: ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. l'istanza per la restituzione nel termine deve essere proposta entro il termine decadenziale di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore; il ricorrente ha ricevuto notizia il 14/03/2023 ma l'istanza è del 02/05/2023. Conseguentemente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 175, comma 1 e comma 4 cod. proc. pen.
Il comma 1 stabilisce il termine decadenziale di dieci giorni per proporre l'istanza di restituzione nel termine decorrente dalla cessazione del caso fortuito o forza maggiore; il comma 4 indica il giudice competente a decidere sulla richiesta (la Corte di cassazione quando l'impugnazione è diretta avverso sentenza di Corte d'appello). La Corte ha applicato tali principi ritenendo l'istanza tardiva.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione in termini ex art. 175 va proposta entro 10 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo: i termini decadenziali sono rigorosi e la tardività conduce ad inammissibilità
- La competenza a decidere sulla rimessione segue il giudice dell'impugnazione: se si mira alla Cassazione, è la Corte di cassazione a decidere sull'istanza
- La mera anomalia o malfunzionamento della cancelleria non sospende automaticamente i termini: è cruciale far valere immediatamente e documentare l'evento (email, ricevute, richieste di copia) e presentare l'istanza entro 10 giorni da quando l'ostacolo è cessato o da quando si è avuto conoscenza del deposito
- Conservare e allegare tutte le prove di comunicazioni e di richieste inviate alla cancelleria (timestamp di email, ricevute, certificazioni) migliora le probabilità di ottenere la rimessione, ma non garantisce l'accoglimento se l'istanza è fuori termine
- Se si riscontra un ritardo nella comunicazione della motivazione, agire immediatamente: chiedere copia della sentenza, notifiche formali e, se necessario, ordinanze cautelari o segnalazioni all'organo giudicante per fissare con precisione la data di cessazione dell'evento impeditivo
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