Cassazione Penale, Sentenza n. 35271/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) (inammissibile) la mancata verifica da parte della Corte territoriale dell'avvenuta consegna dei beni al liquidatore e la conseguente esclusione che i beni potessero essere distratti; 2) (fondato) la duplice applicazione di aumenti sanzionatori: l'aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), l. fall., e l'aumento per continuazione ex art. 81 cod. pen., che per reati fallimentari commessi nella stessa procedura si escludono a vicenda; 3) (inammissibile per genericità) la critica alla determinazione della pena accessoria dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018, ritenuta non sufficientemente motivata nella specificazione delle ragioni per una riduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato l'aumento di pena di 2 mesi per la continuazione (art. 81 cod. pen.), ritenendolo illecito perché sovrapposto all'aumento già applicato ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1), legge fallimentare. Ha invece respinto (o dichiarato inammissibili) il primo e il terzo motivo: il primo perche' chiedeva una rivalutazione di merito sulle prove, preclusa in cassazione; il terzo come generico, considerando che la Corte territoriale aveva comunque motivato la misura della pena accessoria alla luce degli elementi del caso.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1), legge fallimentare
La norma disciplina un aumento sanzionatorio speciale e una forma di cumulo/continuazione peculiare per i reati fallimentari, che esclude l'applicazione congiunta della continuazione ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. quando i reati riguardano la stessa procedura fallimentare.
Regola la continuazione ordinaria e l'aumento sanzionatorio per più reati; tuttavia la sua applicazione è esclusa quando opera la disciplina speciale della continuazione prevista dall'art. 219 l. fall., per reati commessi nella stessa procedura fallimentare.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferita in combinazione con la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018: la parte della norma che fissava una durata "in dieci anni" è stata dichiarata incostituzionale, con conseguente esigenza che il giudice determini la durata delle pene accessorie caso per caso.
Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 5/12/2018
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 216 che stabiliva una durata fissa decennale delle pene accessorie fallimentari, imponendo che il giudice penale determini la durata delle pene accessorie sulla base di criteri discrezionali e non automaticamente in proporzione alla pena principale.
Individua i criteri per la determinazione della pena e deve essere utilizzato dal giudice per la commisurazione concreta delle pene accessorie secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice secondo l'art. 133 cod. pen. e non rapportata automaticamente alla durata della pena principale (art. 37 cod. pen.).
Massime di principio
- Per reati fallimentari commessi nella stessa procedura va applicata la disciplina speciale della continuazione prevista dall'art. 219 l. fall., che esclude l'ulteriore aumento per continuazione previsto dall'art. 81 cod. pen.; applicarli entrambi determina una pena illegale.
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili o manifestamente infondati.
- L'illegalità della pena (ad esempio per duplicazione di aumenti sanzionatori) può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità e porta all'annullamento senza rinvio nella parte interessata.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie previste dalla legge fallimentare devono essere determinate caso per caso secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; il giudice deve motivare specificamente la durata scelta, disancorandola dalla sola commisurazione alla pena principale.
- Quando si impugnano decisioni di merito in Cassazione, è importante formulare censure di diritto precise e fondate su errori di diritto o di motivazione chiaramente censurabili, evitando argomenti puramente ricognitivi o generici.
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