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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19867/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato il pagamento di una somma a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare svolta nel 2008 in occasione della vendita di un immobile. Il debitore proponeva opposizione e, in appello, otteneva la riforma della decisione di primo grado con declaratoria di prescrizione del credito. La Corte territoriale riteneva che l'unico atto interruttivo certo fosse una comunicazione del 10 aprile 2009 e che il successivo fax tra i difensori del 12 febbraio 2010 non valesse a interrompere la prescrizione, perché non conterrebbe una vera richiesta di pagamento, non indicherebbe l'ammontare del credito e non fisserebbe un termine per adempiere, apparendo piuttosto come apertura a una soluzione conciliativa. Il creditore ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che il fax del 12 febbraio 2010 esprimeva in modo chiaro la volontà di far valere il credito e quindi aveva efficacia interruttiva, senza necessità di indicare il quantum, già determinabile per relationem dalla precedente diffida; 2) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., deducendo che la Corte d'appello aveva illegittimamente richiesto anche l'indicazione di un termine, confondendo la richiesta di adempimento con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; 3) violazione dell'art. 2943 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse attribuito al fax un contenuto meramente conciliativo, senza considerare che esso era una comunicazione tra legali e che il destinatario sostanziale era il cliente debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che, per interrompere la prescrizione, è sufficiente una domanda scritta di adempimento o una richiesta che manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, senza formule solenni e senza necessità di indicare un termine. Ha inoltre precisato che non è richiesta, ai fini dell'effetto interruttivo, la fissazione di un termine, trattandosi di requisito proprio della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e non della costituzione in mora o dell'atto interruttivo della prescrizione. Il ragionamento della Corte d'appello, che aveva escluso l'efficacia interruttiva del fax del 12 febbraio 2010 perché privo di quantificazione e di termine e perché ritenuto meramente conciliativo, è stato giudicato erroneo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'effetto interruttivo della prescrizione può derivare da una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocamente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; non sono richiesti formule solenni, quantificazione espressa del credito o fissazione di un termine.

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora può avvenire anche mediante semplice richiesta scritta di adempimento, senza necessità di formule imperative o comminatorie; tale nozione è distinta dalla diffida ad adempiere.

  • art. 1454 c.c.

    Il termine è requisito proprio della diffida ad adempiere, figura diversa dalla richiesta di pagamento idonea a interrompere la prescrizione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto del creditore deve contenere la chiara individuazione del debitore e una pretesa di adempimento idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà di esercitare il diritto, ma non richiede formule sacramentali.
  • La richiesta scritta di adempimento è sufficiente a produrre effetto interruttivo anche se non contiene un termine per l'adempimento, poiché il termine non è elemento necessario né dell'art. 2943 c.c. né dell'art. 1219 c.c.
  • Non va confusa la richiesta di pagamento o costituzione in mora con la diffida ad adempiere: solo quest'ultima richiede la fissazione di un termine e persegue una funzione diversa, collegata alla risoluzione del rapporto.
  • La valutazione del contenuto dell'atto interruttivo non può essere svuotata da un formalismo eccessivo: se il testo, nel suo tenore letterale e nel contesto in cui si inserisce, esprime la volontà del creditore di ottenere il pagamento, l'effetto interruttivo va riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieMoraInadempimentoMediazioneRicorso per cassazione
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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