Sentenza n. 10270/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto del Presidente della Repubblica prot. n. K10-OMISSIS-, datato 14.07.2023 e notificato in data 24.10.2024, con il quale veniva disposto l’annullamento del precedente decreto del Presidente della Repubblica del 15.06.2015, di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente; b) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 22.12.2021; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.9.2025: a) del decreto del Presidente della Repubblica prot. n. K10-OMISSIS-, datato 14.07.2023 e notificato in data 24.10.2024, con il quale veniva disposto l’annullamento del precedente decreto del Presidente della Repubblica del 15.06.2015, di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente; b) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 22.12.2021; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 26.01.2026: a) del decreto del Presidente della Repubblica prot. n. K10-OMISSIS-, datato 14.07.2023 e notificato in data 24.10.2024, con il quale veniva disposto l’annullamento del precedente decreto del Presidente della Repubblica del 15.06.2015, di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente; b) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 22.12.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha annullato d’ufficio il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto presidenziale del 14 luglio 2023, notificato il 24 ottobre 2024, con cui è stata annullata la precedente concessione della cittadinanza italiana del 15 giugno 2015, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Ha dedotto la violazione degli artt. 9, 9-bis e 10 della legge n. 91/1992, dell’art. 1 del d.P.R. n. 362/1994 e degli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, lamentando travisamento, errore di fatto, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la sua estraneità al procedimento penale relativo alla gestione fraudolenta di circa 500 pratiche di cittadinanza, il possesso dei requisiti sostanziali già positivamente valutati nel 2015, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale e il legittimo affidamento maturato dopo il decorso di circa sei anni. Ha inoltre censurato il mancato rispetto del termine annuale o comunque del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio, la mancata rinnovazione dell’istruttoria e la mancata convalida dell’istanza, nonché l’omessa o insufficiente considerazione delle controdeduzioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti. Ha ritenuto comprovato il grave e assoluto deficit istruttorio della pratica, inserita nel più ampio procedimento penale relativo alla definizione fraudolenta di numerose domande di cittadinanza da parte di una funzionaria infedele. Per la specifica pratica sono stati rilevati, tra l’altro, l’utilizzo illecito della credenziale dirigenziale, la positiva definizione prima della scadenza dei termini e in assenza di solleciti, la mancata acquisizione del casellario giudiziario aggiornato, l’assenza del timbro di accettazione e della marca da bollo. Tali elementi, confermati dagli accertamenti penali richiamati nel provvedimento, hanno evidenziato l’assenza della rigorosa istruttoria necessaria per il conferimento della cittadinanza. Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di una concessione radicalmente illegittima del massimo status giuridico nazionale e di un vizio istruttorio riconducibile a fatti di reato, l’annullamento d’ufficio costituisse il necessario contrarius actus. L’estraneità personale del ricorrente alla vicenda penale e l’eventuale possesso dei requisiti sostanziali non sono stati ritenuti decisivi, poiché il coinvolgimento oggettivo della pratica nel meccanismo fraudolento impedisce di superare il radicale vizio procedurale. È stata esclusa la violazione del legittimo affidamento, in ragione della gravità della vicenda e della preminenza degli interessi pubblici alla trasparenza, credibilità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 è stato ritenuto non applicabile alla concessione della cittadinanza, che non costituisce né un provvedimento autorizzatorio né una mera attribuzione di vantaggi economici, ma il conferimento ex novo dello status civitatis; ne deriva, secondo il Collegio, l’inesauribilità del potere di autotutela, non soggetto a un rigido limite temporale preclusivo. Il tempo trascorso, pari a circa sei anni, è stato comunque ritenuto ragionevole, considerata la complessità della vicenda, il numero delle pratiche coinvolte e la necessità di attendere gli esiti dell’accertamento penale. Le censure procedimentali sono state respinte anche perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, sicché la mancata specificazione nel preavviso di rigetto delle ragioni dell’annullamento non ha inciso sulla legittimità dell’atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 9, 9-bis e 10 l. 91/1992
La concessione della cittadinanza richiede una rigorosa istruttoria e una valutazione discrezionale dell’interesse all’inserimento dell’istante nella comunità nazionale.
Richiamato quale disciplina del procedimento di concessione della cittadinanza.
artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria, partecipazione e considerazione delle osservazioni dell’interessato.
La violazione delle garanzie procedimentali non determina l’illegittimità quando risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il termine annuale previsto per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non si applica alla concessione della cittadinanza; il potere di autotutela in tale materia non è soggetto a un rigido limite temporale preclusivo.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento, insieme alle esigenze di trasparenza e credibilità dell’azione amministrativa, giustificano l’intervento demolitorio su pratiche di cittadinanza radicalmente viziate da attività fraudolenta.
art. 2 Cost.
Richiamato per i doveri inderogabili di solidarietà connessi allo status di cittadino.
art. 52 Cost.
Richiamato per il dovere del cittadino di difendere la Patria.
art. 53 Cost.
Richiamato per i doveri di contribuzione alla comunità nazionale.
Massime di principio
- Quando una concessione di cittadinanza sia stata adottata in assenza della rigorosa istruttoria prescritta e il deficit istruttorio sia riconducibile a una vicenda fraudolenta o penalmente rilevante, l’Amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio anche senza un ulteriore accertamento sulla concreta sussistenza dei requisiti personali del destinatario, poiché il vizio dell’istruttoria costituisce autonomo presupposto invalidante.
- L’annullamento d’ufficio di una concessione di cittadinanza radicalmente illegittima costituisce il contrarius actus necessario per rimuovere uno status conferito in violazione dei controlli e delle verifiche richiesti dall’interesse pubblico alla sicurezza, all’imparzialità e alla credibilità dell’azione amministrativa.
- Il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio non si applica alla concessione della cittadinanza, in quanto il conferimento dello status civitatis non è un provvedimento autorizzatorio né una mera attribuzione di vantaggi economici; il potere di autotutela resta pertanto esercitabile senza un rigido termine preclusivo, nel rispetto della ragionevolezza e della ponderazione degli interessi.
- Nelle vicende di concessione fraudolenta della cittadinanza, l’estraneità personale del destinatario agli accordi criminosi e il suo eventuale possesso dei requisiti sostanziali non escludono l’annullamento quando la singola pratica sia oggettivamente coinvolta nel meccanismo illecito e risulti priva della necessaria istruttoria.
- La particolare gravità della compromissione dell’interesse pubblico e la complessità degli accertamenti, anche penali, possono giustificare l’esercizio dell’autotutela a distanza di anni dall’originaria concessione, senza che il decorso del tempo determini automaticamente un affidamento prevalente del destinatario.
- La mancata specificazione nel preavviso di rigetto delle ragioni dell’annullamento d’ufficio non comporta l’illegittimità del provvedimento quando, alla luce degli elementi acquisiti, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
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