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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38165/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 15/03/2022 che aveva rigettato i loro ricorsi avverso le confermate condanne (ergastolo per GULLOTTI per l'omicidio di Pelleriti Domenico del 23/07/1993; ergastolo per RAO per gli omicidi di Da Campo Salvatore del 02/02/1995 e Di Paola Giovanni del 06/10/1995). Motivi principali: per GULLOTTI plurime censure su presunti errori materiali e di fatto nella motivazione della Cassazione (lapsus nel riferire la presenza/assenza sulla scena, mancata considerazione dell'origine congiunta delle dichiarazioni dei collaboratori Gullo e Siracusa - dedotta mancanza di autonomia genetica e dunque convergenza apparente - e mancato esame della richiesta di rendere dichiarazioni spontanee in appello); per RAO censure sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori (si deduceva che alcuni collaboratori fossero detenuti nei mesi rilevanti, incompatibili con la loro partecipazione alla preparazione dei delitti) e sull'omessa consegna tempestiva di supporti informatici/attI processuali nel luogo di detenzione, con pregiudizio per il diritto di difesa.

La decisione

Entrambi i ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. Per GULLOTTI la Corte ha ritenuto che il citato riferimento a pagina 71 fosse un mero lapsus materiale (sostituendo "Gullo" con il corretto "Gullotti") e che le altre doglianze costituissero al più questioni di valutazione del merito non sindacabili con il rimedio straordinario; la presunta mancata considerazione della "autonomia genetica" delle dichiarazioni dei collaboratori è stata valutata dalla Corte come parte della normale valutazione di attendibilità e la doglianza sulle dichiarazioni spontanee è stata ritenuta generica e non autosufficiente e, in ogni caso, non decisiva. L'assoluzione di un coimputato in giudizio di rinvio (Di Salvo) è stata ritenuta irrilevante per la posizione del Gullotti. Per RAO la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione relativa all'omicidio di Da Campo (commesso prima del periodo di detenzione contestato) e ha accertato che i periodi dedotti (per Siracusa, ad es., house arrest fra giugno e settembre 1995) non sono incompatibili con il racconto; le censure sull'assenza/ritardo nella consegna degli atti sono state ritenute sostanzialmente della stessa radice di quelle del Gullotti e, sebbene registrate, non configurano un errore di fatto decisivo. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di Cassazione; la Corte ricorda che il rimedio è ammissibile solo per errori di fatto decisivi che avrebbero condotto a pronunzie diverse e non per riesami del normale sindacato di legittimità o per questioni di valutazione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad altre somme in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale diretto a correggere soltanto errori di fatto oggettivi e decisivi; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito od errori di giudizio o di motivazione che richiedono un nuovo esame della prova.
  • Un mero "lapsus calami" o un errore materiale nella redazione della sentenza, se non decisivo, non giustifica l'accoglimento del ricorso straordinario.
  • Le doglianze sulla attendibilità e sull'autonomia genetica delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono valutazioni tipiche del merito e, salvo che si dimostri un palese e oggettivo errore materiale o omissione, non sono rimediabili con il ricorso straordinario.
  • Per contestare l'omissione del diritto di difesa (es. mancata consegna di atti al detenuto) è necessario documentare concretamente il pregiudizio subito e distinguere chiaramente la fattispecie (trattenimento da parte del Magistrato di Sorveglianza vs decisioni della direzione carceraria), indicando elementi specifici e la rilevanza decisiva dell'evento.
  • L'omesso esame di deduzioni contenute in un motivo di ricorso può costituire errore materiale solo se si tratta di una svista oggettivamente verificabile tramite semplice controllo del testo del ricorso; la semplice discrepanza interpretativa non è sufficiente.
  • Quando si sollevano questioni relative alla credibilità dei collaboratori (es. periodi di detenzione), vanno valutate alla luce del contesto temporale e probatorio: la mera cronologia della detenzione non invalida automaticamente tutte le dichiarazioni se esistono elementi che le rendono compatibili o non decisive.

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