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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13744/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.i.p. del Tribunale di Livorno ha applicato la pena concordata a due imputati in relazione ai reati loro ascritti. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori. La difesa di uno dei due ha dedotto difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p.; la difesa dell'altro ha denunciato la mancata verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero estranei ai limiti tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento e, quanto alla doglianza sulla qualificazione giuridica, ha rilevato anche la sua genericità, perché non indicava quale fosse la corretta qualificazione né specifiche violazioni di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, ai difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. Le doglianze formulate, fondate su asseriti difetti di motivazione in tema di attenuanti generiche, art. 129 c.p.p. e qualificazione giuridica non specificamente denunciata, non rientravano in tali ipotesi. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento è impugnabile dall'imputato in cassazione solo per motivi tassativi: volontà delle parti, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 610 c.p.p.

    comma 5-bis, ultima parte

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità dei ricorsi che non rispettano i presupposti di ammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento come formulata nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione dell'imputato è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza che si risolva in un vizio di motivazione su attenuanti, art. 129 c.p.p. o altre questioni non incluse nel catalogo legale è inammissibile.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto, per essere scrutinabile nel ricorso contro il patteggiamento, deve essere specifica e deve indicare la diversa qualificazione ritenuta corretta, non potendo limitarsi a lamentare genericamente un difetto di motivazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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