Cassazione Civile, Ordinanza n. 20475/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta agli atti del processo depositata da tutte le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché le parti avevano anche concordato sulle spese, la Corte ha disposto che nulla fosse deciso in ordine ad esse, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non vi è stata pronuncia sul merito dei motivi di ricorso principale o incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrenti)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di cassazione promosso contro un'ordinanza del Tribunale di Roma, in materia indicata come contratto d'opera. Nel giudizio di legittimità, alla proposizione del ricorso principale si era affiancato un ricorso incidentale delle controparti. Tuttavia, prima della decisione sul merito, tutte le parti hanno depositato una rinuncia congiunta agli atti del processo, chiedendo la definizione del giudizio in via estintiva e concordando anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio di cassazione quando interviene rinuncia valida delle parti.
Disciplina gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione e consente di dichiarare estinto il processo; il comma 4 è richiamato per la regolazione delle spese concordata tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia congiunta agli atti del processo determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso principale o incidentale.
- Quando le parti concordano anche sulla regolazione delle spese nel giudizio di legittimità, la Corte può limitarsi a prenderne atto e a non disporre nulla sulle spese.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia presuppone soltanto l'intervenuto atto dispositivo delle parti e non implica alcuna valutazione sul merito della controversia.
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