Cassazione Penale, Sentenza n. 26331/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano che, in funzione di riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di concorso nel tentato omicidio di EISSA Mohamed Said Abdelhafiz (fatto commesso il 13/11/2022). Il ricorrente denunciava violazione di legge con riferimento agli artt. 273 e 292 comma 2-ter c.p.p. e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che la sua presenza sul luogo era casuale, che le immagini non mostrano gesti riconducibili a un ruolo concorsuale, che le dichiarazioni testimoniali sono deboli e che gli altri elementi richiamati (amicizia con i Famà, incontri precedenti e successivi, tabulati telefonici) non sarebbero probatori dell'apporto criminoso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il gravame, valorizzando la valutazione dei giudici di merito secondo i canoni di legge: la decisione del Tribunale del Riesame è logica e motivata, basata su plurimi elementi indizianti dotati di efficacia dimostrativa (filmati delle telecamere, dichiarazioni di persone informate sui fatti, analisi dei tabulati telefonici e agganci di celle, comportamento successivo del Picardi). In particolare la Corte ha condiviso la ricostruzione secondo cui il Picardi, giunto sul luogo a bordo di monopattino, ha confermato la presenza della vittima, si è allontanato per pochi metri, i due Famà hanno sparato, e poi il Picardi si è avvicinato per controllare e coprire la fuga e successivamente è tornato con i coindagati; sono stati richiamati anche suoi spostamenti successivi e il tentativo di recupero dell'auto del coindagato. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione sulle misure cautelari (è ammessa solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto che non sussistano tali vizi. Condanna del ricorrente alle spese processuali; disposizione di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; nessuna rimessione in libertà disposta.
Norme richiamate
La Corte richiama l'art. 273 in tema di 'gravi indizi di colpevolezza' e sottolinea che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari richiede la verifica di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; inoltre ribadisce che per l'adozione di misure cautelari è sufficiente una qualificata probabilità e non gli standard del giudizio di merito.
Riferimento alle esigenze cautelari richieste per l'adozione della misura. La Corte ne rileva la necessità di essere valutate nel loro complesso insieme alla gravità indiziaria, senza che la cassazione possa riformulare la ricostruzione dei fatti.
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato per distinguere il peso probatorio richiesto in sede di merito (precisione e concordanza degli indizi) rispetto al diverso livello richiesto ai fini cautelari: i gravi indizi non devono essere valutati con gli stessi criteri del giudizio di condanna.
art. 292 cod. proc. pen., comma 2-ter
L'articolo è evocato nella censura del ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione normativa rilevante. In generale la decisione conferma che eventuali vizi procedurali richiedono specifica allegazione per essere ritenuti inammissibili o fondati in cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma di carattere esecutivo: quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, va trasmessa copia al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina tale trasmissione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti e altre)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
La Corte applica il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato; non è consentito sostituirsi al giudice di merito con una diversa valutazione dei fatti se non è denunciata violazione di norme o manifesta illogicità.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione dei fatti non basta.
- Per l'applicazione di misure cautelari personali bastano gravi indizi intesi come elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non gli standard probatori richiesti per la condanna in giudizio.
- La valutazione complessiva di elementi come filmati video, tabulati telefonici, agganci di celle, dichiarazioni di testi e comportamenti successivi dell'indagato può formare una piattaforma probatoria sufficiente a fondare la gravità indiziaria, purché la motivazione sia logica e congrua.
- La mera assenza, nelle immagini, di un gesto inequivocabile non annulla automaticamente la gravità indiziaria se altri elementi concordanti compongono un quadro probatorio indiziario rilevante.
- La difesa che prospetti una diversa ricostruzione degli elementi deve mirare a dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità nella motivazione per sperare in un accoglimento in sede di legittimità.
- Comportamenti successivi al fatto (spostamenti, contatti, tentativi di recupero dell'auto del coindagato, copertura della fuga) possono essere valutati come elementi sintomatici dell'apporto alla condotta criminosa.
- Nei ricorsi cautelari è importante documentare con precisione quale norma si assume violata e in quale punto la motivazione sarebbe manifestamente illogica, altrimenti la censura rischia di essere considerata puramente confutativa e quindi infondata.
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