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Sentenza

Sentenza del 15/03/2018 n. 892 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONI - Processo telematico - Prima dell'entrate in vigore - Notifica a mezzo pec - Inesistente ed insuscettibile di sanatoria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione, effettuata tramite posta elettronica certificata dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria, della sentenza o dell'atto rilevante ai fini dell'impugnazione. La notifica era stata eseguita prima che il processo tributario telematico fosse operativo nella Regione Puglia. Secondo la disciplina applicabile, l'articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con il d.m. n. 163/2013 e con l'articolo 16 del d.m. 4 agosto 2015, consentiva in via sperimentale le notificazioni telematiche, dal 1° dicembre 2015, soltanto davanti alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Poiché l'appello era stato notificato il 18 giugno 2016 in Puglia, la notificazione via PEC non era prevista né autorizzata.

La decisione

La notificazione è stata qualificata come inesistente, e non come semplice irregolarità, perché eseguita al di fuori del modello legale allora vigente. Di conseguenza, essa è stata ritenuta insuscettibile di sanatoria, non potendo produrre validamente gli effetti processuali collegati alla notifica. La disciplina del processo tributario telematico non poteva essere applicata in via anticipata al di fuori degli uffici giudiziari espressamente individuati dalla normativa.

Norme richiamate

  • Articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    La norma, richiamando la disciplina regolamentare sul processo tributario telematico, costituisce la base normativa per le notificazioni telematiche degli atti del processo tributario, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti attuativi.

  • D.m. n. 163/2013

    Il decreto disciplina le regole tecniche e operative del processo tributario telematico e non consente, prima dell'effettiva estensione territoriale, l'utilizzo generalizzato della PEC per le notificazioni processuali.

  • Articolo 16 del d.m. 4 agosto 2015

    La disposizione ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015, la fase sperimentale delle notificazioni tramite PEC esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. L'assenza della Puglia dall'ambito territoriale rendeva invalida la notifica telematica eseguita in quella regione.

Massime di principio

  • La validità di una notificazione telematica processuale deve essere verificata con riferimento alla normativa e all'ambito territoriale vigenti alla data della notifica, non alla disciplina successivamente entrata in vigore.
  • Quando il processo telematico è introdotto in modo graduale o sperimentale, la PEC è valida soltanto davanti agli uffici giudiziari e nei periodi espressamente autorizzati.
  • Una notifica effettuata con modalità telematica non ancora prevista dalla legge può essere considerata inesistente, anziché semplicemente irregolare, e quindi non essere sanabile.
  • Prima di utilizzare la PEC per notifiche processuali occorre verificare la fonte normativa abilitante, la decorrenza temporale e l'estensione territoriale del sistema telematico.
  • L'eventuale successiva piena operatività del processo telematico non sana automaticamente una notifica originariamente inesistente.

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