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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18518/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 17901/2024, che aveva deciso nel merito rigettando la domanda originaria del Comune. Deduceva due pretesi errori di fatto revocatori: il primo, per avere la Corte ritenuto che l'affidamento della società circa l'effettivo pagamento di un contributo di Euro 30.000 da parte della Provincia derivasse dalla sola promessa contenuta nel contratto, mentre secondo la ricorrente tale affidamento sarebbe sorto già in fase di trattative, per plurime garanzie rese dal Comune; il secondo, per avere la Corte affermato la conoscenza, in capo al Comune, della natura gratuita del patrocinio senza adeguato riscontro istruttorio, nonostante tale conoscenza emergesse da documenti di causa. Il Comune intimato non si è difeso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma costituissero in sostanza una ricostruzione alternativa del quadro fattuale e quindi un motivo di gravame non proponibile con il rimedio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. Non essendovi attività difensiva del Comune, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore denunciato deve essere un vero errore di fatto revocatorio; non sono ammissibili censure che mirano a una diversa ricostruzione del merito o dei fatti di causa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistendo i presupposti, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto contro una decisione della Cassazione non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o per prospettare una diversa lettura dei fatti di causa.
  • È inammissibile il motivo di revocazione che, sotto l'apparenza dell'errore revocatorio, sostanzi in realtà un motivo di gravame volto a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediata e decisiva su un dato documentalmente esistente o escluso dagli atti, non una contestazione della motivazione o dell'interpretazione delle prove.
  • In assenza di difese dell'intimato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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