Cassazione Civile, Ordinanza n. 16878/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata dal ricorrente e dell'integrale accettazione da parte della controricorrente, anche quanto alla proposta di compensazione delle spese. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. La Corte ha inoltre precisato che la piena accettazione della rinuncia al ricorso non comporta pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di un dipendente, che aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di una somma di denaro in relazione al proprio inquadramento nei ruoli dei dirigenti di primo livello disposto ai sensi dell'art. 34 della legge n. 449 del 1997. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Bari aveva confermato il rigetto. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione comunicava di aver rinunciato al ricorso. L'azienda sanitaria aderiva integralmente alla rinuncia e anche alla proposta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base del disposto inquadramento nei ruoli dei dirigenti di primo livello, che costituiva il presupposto della domanda economica dell'attore.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce integralmente alla rinuncia, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La piena accettazione della rinuncia al ricorso esclude una pronuncia sulle spese di lite, anche se è stata proposta la compensazione.
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