Cassazione Penale, Ordinanza n. 31517/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per una condotta consistente nell'allontanamento dall'abitazione in violazione dell'ordine o del vincolo contestato nel giudizio di merito. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa risposta a più censure di gravame: la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p., l'assenza del dolo, la durata dell'assenza inferiore a dodici ore e quindi la mancata integrazione del reato, oltre all'omessa applicazione di una causa di non punibilità. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato genericamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e comunque non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso l'esimente e confutato le altre richieste difensive con motivazione completa e logica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la decisione di appello, che aveva logicamente escluso l'applicabilità dell'art. 54 c.p. e valorizzato il fatto che il ricorrente si era allontanato per due volte dall'abitazione. Ha considerato il secondo motivo meramente riproduttivo di una censura già respinta in appello, con motivazione fondata sull'abitualità della condotta e sulla gravità del fatto. Ha giudicato anche il terzo motivo generico, osservando che la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato come causa di giustificazione; la Corte ne conferma l'esclusione sulla base della motivazione di merito, ritenuta completa e logica.
La causa di non punibilità è stata negata perché la Corte di appello aveva valorizzato l'abitualità della condotta e la gravità del fatto.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Non è censurabile in sede di legittimità la motivazione di merito che, in modo completo e non illogico, escluda l'applicabilità di una scriminante o di una causa di non punibilità.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere respinta quando il giudice di merito valorizzi l'abitualità della condotta e la gravità concreta del fatto.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena devono misurarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, sono generiche e non possono trovare accoglimento in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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