Cassazione Penale, Sentenza n. 00544/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità per tardività della sua impugnazione, emessa dalla Prima Sezione ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. Lamentava un errore percettivo della Corte di cassazione nella valutazione della decorrenza del termine per proporre il ricorso per cassazione: sosteneva che l'ordinanza cautelare applicativa del divieto di espatrio era stata notificata direttamente a lui il 3 dicembre 2024, e che quindi il termine decadenziale di dieci giorni previsto dall'art. 585, comma 3 c.p.p. dovesse decorrere da quella data e non dalla notifica effettuata al difensore domiciliatario nella fase di merito. Il ricorrente deduceva che la Prima Sezione non aveva considerato la relata di notifica all'imputato e che la sua elezione di domicilio presso il difensore riguardava solo la fase di cognizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non configurasse un errore di fatto ma un errore di diritto, ossia una questione valutativa e interpretativa circa la decorrenza del termine (notifica al difensore domiciliatario vs notifica all'imputato) che non è sanabile con il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. La Corte ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
contro tale provvedimento ... è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis
La norma autorizza il ricorso straordinario avverso le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate senza formalità, ma la Corte sottolinea che l'ammissibilità del ricorso straordinario resta soggetta ai limiti sostanziali dell'art. 625-bis, salvo casi particolari; la giurisprudenza ha ampliato la possibilità in casi di decisioni de plano, per esigenze di tutela del contraddittorio
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore materiale o errore di fatto (svista percettiva sugli atti della Cassazione) e non per errori di diritto o valutazioni giuridiche; inoltre il rimedio è strettamente limitato e non estensibile oltre i casi previsti (relazione funzionale con il giudicato)
art. 585, comma 3 cod. proc. pen.
Regola la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso per cassazione; la questione sulla decorrenza in caso di notifica al difensore domiciliatario rispetto alla notifica all'imputato è una questione di interpretazione giuridica della norma, e non configurata come errore di fatto sanabile con art. 625-bis
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso e regola la forma delle censure; citato in relazione alla formulazione del motivo presentato dal ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errore materiale o errore di fatto (svista o equivocazione percettiva) e non per questioni di diritto o valutazioni interpretative: se si contesta l'interpretazione di una norma (es. decorrenza dei termini in caso di notifica al difensore domiciliatario), il rimedio è inammissibile.
- Le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate 'de plano' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis possono aprire la strada al ricorso straordinario in casi particolari per esigenze di tutela del contraddittorio, ma anche in questi casi l'errore dedotto deve essere un errore di fatto facilmente identificabile (es. omissione o palese svista nella relata o nel testo della decisione).
- Quando si intende proporre un ricorso ex art. 625-bis è fondamentale documentare in modo preciso e probatorio la natura percettiva dell'errore (esibire atti e documenti che dimostrino una svista materiale nella decisione della Cassazione), evitando argomentazioni puramente giuridiche o valutative.
- In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il ricorrente rischia condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità sostanziale prima di proporre il rimedio.
- Se il dubbio riguarda la decorrenza di termini per impugnazioni derivanti da notifiche al difensore domiciliatario, è preferibile esperire mezzi ordinari o proporre ricorsi che sollevino direttamente la questione di diritto nei termini e modi previsti, oppure cercare di dimostrare documentalmente una notifica difettosa o inesistente per far valere una svista materiale.
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