Cassazione Penale, Ordinanza n. 20546/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Ha dedotto cinque censure: 1) violazione di legge per il rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, sostenendo che il beneficio gli sarebbe spettato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, prospettando una diversa lettura delle prove; 3) violazione di legge per l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., perché non espressamente contestata nel capo di imputazione; 4) violazione di legge sul trattamento sanzionatorio; 5) vizio di motivazione per asserita violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 c.p.p., con doglianza ritenuta generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il terzo e il quarto motivo, osservando che la messa alla prova richiede anche una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato; che l'aggravante era desumibile dai fatti contestati nel capo di imputazione; e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata. Ha ritenuto inoltre indeducibile il secondo motivo perché sollecitava una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e il quinto motivo perché generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Criterio guida per la prognosi sulla futura condotta dell'imputato ai fini della messa alla prova.
L'aggravante può ritenersi contestata quando nel capo di imputazione siano indicati i fatti che la integrano, anche senza formale richiamo normativo.
La graduazione della pena e la determinazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se sorrette da motivazione congrua.
È richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente gli elementi posti a base della censura, altrimenti è inammissibile per genericità.
Massime di principio
- La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa solo se, oltre all'idoneità del programma di trattamento, il giudice formula una prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato; il mancato superamento di tale verifica impedisce il beneficio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché il sindacato della Cassazione non può sovrapporsi al giudizio di merito se la motivazione è logicamente coerente.
- Per la contestazione di un'aggravante è sufficiente che il capo di imputazione contenga gli elementi fattuali che la integrano; non è necessario un espresso richiamo formale alla disposizione di legge quando i fatti descritti rendono riconoscibile la circostanza.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se è sorretta da motivazione adeguata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: una doglianza generica, che non indichi chiaramente gli elementi di fatto o di diritto su cui si fonda, è inammissibile.
Come è indicizzato
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