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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato che aveva chiesto e ottenuto una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. dinanzi al Tribunale di Milano. Nonostante l'accoglimento della richiesta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: il mancato proscioglimento e l'erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati nella sentenza. La Corte rileva che tali doglianze non sono consentite nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento, salvo il limitato caso dell'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; nel caso concreto, tale errore non è ravvisabile perché l'imputazione dava conto dell'intervenuto impossessamento della refurtiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure relative al mancato proscioglimento e alla qualificazione giuridica del fatto non siano proponibili nel ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo l'errore manifesto, qui escluso. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente in ragione del grado di negligenza rilevato.

Norme richiamate

  • art. 444 ss. c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta; la decisione impugnata è stata emessa in tale forma

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; non consente le doglianze svolte, salvo il caso di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la parziale illegittimità costituzionale della disciplina applicativa della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01

    richiamata per definire l'errore manifesto nella qualificazione giuridica come errore palese, immediato e non opinabile rispetto al contenuto del capo di imputazione

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito riproporre censure sul mancato proscioglimento se non nei casi espressamente ricavabili dalla norma.
  • L'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto ricorre solo quando la qualificazione adottata sia palesemente eccentrica rispetto all'imputazione, con immediatezza percettiva e senza margini di opinabilità.
  • Se l'imputazione descrive un fatto compatibile con la qualificazione recepita nella sentenza, non può parlarsi di errore manifesto e il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente in relazione al grado di negligenza evidenziato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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