Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, liquidati equitativamente in considerazione del grado di negligenza desumibile dalla causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Messina pronunciata ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., deducendo il mancato proscioglimento. Dalla motivazione emerge però che la sentenza impugnata aveva accolto le richieste dell'imputato, sicché il ricorso mirava a contestare una decisione resa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha ritenuto le doglianze non consentite in sede di ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., dichiarando l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamati come base del provvedimento impugnato, emesso in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Le censure proposte non erano consentite nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la disciplina vigente dell'art. 616 c.p.p. ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa all'esito di patteggiamento, le doglianze sono ammissibili soltanto nei limiti espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure eccedenti tale perimetro determinano l'inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alla negligenza mostrata nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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