Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso macroscopicamente inammissibile, senza formalità, perché diretto essenzialmente a riproporre una censura sulla qualificazione giuridica del fatto già rinunciata in appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato giudicato in appello con sentenza che ha accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. L'imputato ricorre per cassazione deducendo: a) erronea qualificazione giuridica del reato a lui ascritto; b) illegittimità della pena concordata, perché commisurata su un reato ritenuto erroneamente qualificato; c) vizi di motivazione sul controllo di legalità dell'accordo, che sarebbe illegale in quanto la qualificazione del fatto come ricettazione sarebbe sbagliata; d) errata qualificazione del fatto contestato, sostenendo che egli sarebbe autore del reato presupposto. La Corte rileva però che il ricorso è formulato sostanzialmente per censurare l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, questione già dedotta come terzo motivo di appello e poi abbandonata dal difensore e procuratore speciale, circostanza espressamente richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come base del concordato sulla pena in appello accolto dalla Corte d'appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
In caso di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria quando il ricorso sia proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone, sotto vari profili, una censura già oggetto di appello e poi espressamente rinunciata dalla difesa.
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa su concordato in appello non può essere utilmente veicolata una doglianza che miri in sostanza a contestare la qualificazione giuridica del fatto già accettata o non più coltivata in sede di merito, se non nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando emerga in modo evidente la sua manifesta infondatezza o la sua finalizzazione a questioni non più deducibili.
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