Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 3 dicembre 2025, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto da un difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 c.p.p., con definizione de plano e condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto e proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha precisato che l'inammissibilità poteva essere dichiarata de plano, senza formalità di rito, in trattazione camerale non partecipata. Conseguentemente ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
l'impugnazione è inammissibile se proposta da soggetto privo della necessaria legittimazione; nel caso concreto la mancanza di abilitazione del difensore al patrocinio in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere proposto nei modi previsti dalla legge; la mancanza di abilitazione del difensore rende l'atto inidoneo a introdurre validamente il giudizio di legittimità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, senza formalità di rito, mediante trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte è inammissibile per difetto di legittimazione dell'atto impugnatorio.
- L'inammissibilità per difetto originario di legittimazione del difensore può essere dichiarata de plano, senza necessità di contraddittorio orale o formalità ulteriori.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, il controllo preliminare sulla regolarità soggettiva del difensore precede qualsiasi esame del merito dell'ordinanza impugnata.
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