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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25797/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento 2016 che, pur confermando la categoria catastale D/1 proposta, ha rettificato la rendita da €1.282,00 a €8.090,00. La ricorrente ha dedotto nullità per difetto di sottoscrizione, illegittima inclusione della torre eolica nel calcolo della rendita (sostenendo che la torre sia parte integrante del macchinario aerogeneratore e quindi impianto funzionale esente), violazioni di norme catastali e tecniche (menzionando d.m. n.701/1994 e disposizioni del r.d.l. n.652/1939), difetto di motivazione e mancanza di prova. In primo grado il ricorso fu accolto; in appello la sentenza è stata riformata a favore dell'Agenzia ritenendo legittima la stima diretta comprensiva della torre come costruzione; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015) ritenendo che il giudice d'appello abbia dato rilevanza esclusiva alle caratteristiche costruttive della torre e non abbia valutato se essa sia funzionalmente parte del processo produttivo di generazione elettrica (criterio dirimente secondo la legge 2015). Sono stati invece respinti i motivi relativi alla apparente motivazione dell'avviso e all'adeguatezza del metodo di stima impiegato dall'Agenzia (d.p.r. e circolari citate). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata perché: a) accerti se la torre costituisca macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo (e quindi da escludere dalla rendita ai sensi dell'art. 1, c.21 L. 208/2015); b) proceda a un nuovo accertamento della rendita dell'opificio applicando i principi indicati in motivazione e il relativo coefficiente di legge. Sono state rigettate nel merito alcune doglianze (nono, decimo e undicesimo motivo) e assorbite le altre.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La disposizione esclude dal calcolo della rendita i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo anche se strutturalmente connessi al suolo; pertanto la torre eolica va esclusa dalla rendita se il giudice accerta la sua piena strumentalità al processo di produzione di energia.

  • D.P.R. 13 aprile 1949, n. 1142

    Richiamati artt. 8, 28 e 30 (riferimenti nel corpo della sentenza relativi ai metodi di stima e al costo di ricostruzione).

    Norme tecniche e procedurali per la stima diretta e il metodo del costo di ricostruzione; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di tali principi per la stima quando l'Agenzia adotti correttamente il procedimento tecnico.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (Testo unico catastale)

    Richiami agli artt. 4 e 10 (nozione di immobile urbano e fondamenti della stima catastale) e ad altre disposizioni storiche richiamate in motivazione.

    Il quadro normativo catastale definisce l'unità immobiliare e i criteri di classamento; la L. 208/2015 incide sui criteri di determinazione della rendita più che sulla nozione di unità immobiliare.

  • Decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Definizione di unità immobiliare (art. 2, comma 3 richiamato).

    La nozione di unità immobiliare rimane centrale per l'accatastamento dell'opificio (parco eolico) ma non impedisce l'esclusione dalla rendita delle componenti impiantistiche qualificate come macchinari.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi.

    Fornisce criteri tecnici per la stima (incluso il computo dei costi di ricostruzione); la Corte ne riconosce l'uso ma afferma che non può sovvertire la portata esclusiva della L. 208/2015 sull'esenzione dei componenti impiantistici.

  • Circolari e note interne dell'Agenzia (2016)

    Circolare 1 febbraio 2016 n. 2/E; Nota Direzione Centrale Catasto 27 aprile 2016 n. 60244; Circolare 13 giugno 2016 n. 27/E.

    L'Amministrazione ha interpretato le torri come 'costruzioni' da includere nella stima; la Corte ha ritenuto tale interpretazione incompatibile con l'art. 1, c.21 L. 208/2015 qualora la torre sia funzionale al processo produttivo.

  • D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1 e D.L. 23 ottobre 2020, n. 137 art. 23 c. 8-bis (norme procedurali)

    Riferimenti normativi alla disciplina del trattamento del procedimento in camera di consiglio e svolgimento dell'udienza senza discussione orale.

    Norme procedurali che hanno regolato lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza discussione orale.

  • D.Lgs. 2 luglio 1990 (?) e riferimenti processuali

    Riferimenti nel ricorso e nella difesa a norme processuali (es. d.lgs. n. 546/1992 art. 36 citato dalla ricorrente).

    La Corte ha rigettato le censure sulla nullità per apparente motivazione e sulle violazioni formali processuali sollevate (motivi 10 e 11), ritenendo la motivazione sufficiente e l'atto tecnico valutabile nel merito.

Massime di principio

  • La torre di un aerogeneratore va esclusa dalla determinazione della rendita catastale se e nella misura in cui sia accertata come macchinario, congegno o impianto funzionale al processo produttivo di generazione elettrica (l'esclusione dipende dalla strumentalità, non dal mero ancoraggio al suolo).
  • La L. n. 208/2015 opera per esclusione: pur essendo strutturalmente connessi al suolo, gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo devono essere sottratti al carico impositivo, indipendentemente dalla loro consistenza fisica o immobilizzazione.
  • Il giudice del merito deve valutare la questione con prove tecniche e perizia: non è sufficiente limitarsi a considerare soltanto le caratteristiche costruttive e l'ancoraggio al suolo per includere automaticamente la torre nella stima.
  • L'avviso di accertamento adottato in esito a procedura Docfa può essere motivato in modo valido anche mediante la descrizione degli elementi oggettivi e della stima tecnica; tuttavia, se la decisione implica questioni tecniche complesse (es. funzione impiantistica), è necessario un accertamento motivato su tale aspetto specifico.
  • Il metodo indiretto basato sul costo di ricostruzione è ammissibile per la stima delle unità a destinazione speciale/particolare, ma l'applicazione non può contraddire il principio legislativo di esclusione degli impianti funzionali previsto dalla L. 208/2015.
  • In pratiche analoghe, le parti devono predisporre e richiedere elementi tecnici chiari (perizie, documentazione progettuale, calcoli strutturali e funzionali) perché il criterio della strumentalità al processo produttivo è il punto decisivo.
  • Se il giudice d'appello include la componente (es. torre) sulla base di caratteri costruttivi, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare al merito perché venga verificata la funzione produttiva effettiva dell'elemento.

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