Cassazione Penale, Ordinanza n. 12576/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Siracusa che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra diversi episodi già giudicati, tutti riferiti a evasioni dagli arresti domiciliari. Il ricorso articolava otto motivi, tutti riconducibili a vizio di motivazione e violazione di legge. In sintesi, si censurava la mancata valorizzazione dell’omogeneità delle condotte, della loro ripetizione in un arco temporale di circa due anni e della pretesa deliberazione unitaria, che secondo la difesa sarebbe consistita nella decisione di evadere ogni volta che fossero sorte esigenze personali ritenute prevalenti rispetto alla misura. Si lamentava inoltre che il giudice dell’esecuzione avesse trascurato indici logici della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme ai criteri giurisprudenziali sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: non basta l’omogeneità esterna delle violazioni o la reiterazione di condotte analoghe, occorrendo una programmazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi. Nel caso concreto, le condotte erano state poste in essere per esigenze via via ripresentatesi nel tempo, ma non risultavano previamente deliberate come parte di un unico disegno criminoso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il riconoscimento della continuazione è necessaria l’unicità del disegno criminoso, intesa come programmazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, di una pluralità di condotte finalizzate a un unico scopo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause escludenti la colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta di indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, ma tali elementi sono solo indizi e non bastano isolatamente.
- L’unicità del disegno criminoso non coincide né con una generica tendenza a delinquere né con una scelta di vita criminale: serve una visibile programmazione iniziale di una pluralità di reati, almeno nelle loro linee essenziali.
- La ricostruzione della continuazione non esige un progetto analitico e dettagliato di ogni episodio, ma neppure può fondarsi su condotte successive determinate di volta in volta da esigenze estemporanee; occorre che i reati successivi risultino già programmati, almeno in via generale, al momento del primo reato.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione sul diniego della continuazione.
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