Sentenza del 16/01/2017 n. 9 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Irap - Base imponibile - Trasporto stradale in concessione - Contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano alle società concessionarie per compensare i minori introiti derivanti da tariffe agevolate e speciali - Vanno inclusi nella base imponibile Irap.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'inclusione nella base imponibile IRAP dei contributi erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano alle imprese concessionarie del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 16/1985. Tali somme compensano i minori introiti derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate o speciali, garantendo al concessionario un ricavo equivalente a quello ottenibile con le tariffe ordinarie. La ricorrente sosteneva che i contributi non dovessero essere assoggettati a IRAP, richiamando anche il comma 4 dell'articolo 14, introdotto dalla legge provinciale n. 11/2006.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: i contributi devono essere inclusi nella base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 506/1999. L'esclusione è ammessa soltanto quando sia espressamente prevista dalla legge istitutiva del contributo. Il nuovo comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 16/1985, limitandosi a stabilire che il contributo in conto esercizio e quello integrativo costituiscono un unico contributo, non introduce un'esenzione dall'IRAP.
Norme richiamate
Articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997
"i contributi per i quali l'esclusione dalla base imponibile è prevista dalle relative leggi istitutive"
I contributi concorrono ordinariamente alla formazione della base imponibile IRAP, salvo che una specifica disposizione della legge istitutiva ne preveda espressamente l'esclusione.
Articolo 1, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 506/1999
Ha modificato la disciplina dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, confermando il principio dell'inclusione dei contributi nella base imponibile IRAP, salvo esclusione espressa.
Articolo 14 della legge provinciale di Bolzano n. 16/1985
Prevede contributi a favore delle imprese di trasporto per compensare i minori introiti derivanti da tariffe preferenziali o speciali. Tali contributi hanno natura compensativa e devono essere inclusi nella base imponibile IRAP.
Articolo 6 della legge provinciale n. 11/2006
Ha aggiunto il comma 4 all'articolo 14 della legge provinciale n. 16/1985, qualificando come unico contributo quello in conto esercizio e quello integrativo, senza però prevedere un'esenzione dall'IRAP.
Articolo 17 della legge provinciale di Bolzano n. 16/1985
Disciplina il contributo integrativo richiamato dal nuovo comma 4 dell'articolo 14; il suo accorpamento con il contributo in conto esercizio non comporta l'esclusione dalla base imponibile IRAP.
Massime di principio
- I contributi pubblici destinati a compensare minori ricavi o a integrare i proventi dell'attività d'impresa sono normalmente rilevanti ai fini IRAP, perché costituiscono componenti positivi collegati alla gestione aziendale.
- L'esclusione di un contributo dalla base imponibile IRAP richiede una previsione normativa espressa nella legge istitutiva; non è sufficiente che la norma descriva il contributo come integrativo, compensativo o unico.
- Una disposizione che accorpa o riclassifica contributi diversi non determina automaticamente un'esenzione fiscale, se non contiene un'esplicita disciplina di esclusione dalla base imponibile.
- Per valutare il trattamento IRAP di un contributo occorre verificare sia la sua concreta funzione economica, sia il testo della legge istitutiva, distinguendo tra contributi destinati a compensare ricavi e contributi esclusi per specifica previsione legislativa.
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