Sentenza del 16/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Tassa automobilistica - Cartella di pagamento - Notifica - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2012 doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2015. Una notifica successiva a tale data è tardiva e comporta la decadenza del concessionario dal potere di riscuotere la somma tramite quella cartella, salvo la verifica della data effettiva di notifica e di eventuali specifiche regole applicabili al caso concreto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012, sostenendo che fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla l. 31 luglio 2005, n. 156. Per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 10 gennaio 2004, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla l. 31 luglio 2005, n. 156
Il concessionario è tenuto a notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo, quarto o quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo il periodo di riferimento.
La norma stabilisce termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento. Per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 10 gennaio 2004 si applica il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione; applicando tale criterio alla tassa automobilistica del 2012, la notifica doveva avvenire entro il 31 dicembre 2015.
Massime di principio
- Quando una norma prevede un termine di notifica a pena di decadenza, il rispetto del termine è necessario per conservare il potere di riscossione mediante quella cartella.
- Per verificare la tempestività di una cartella occorre individuare l'anno d'imposta, il regime temporale applicabile e la data effettiva di perfezionamento della notifica.
- Nel caso indicato, una cartella relativa all'anno 2012 notificata dopo il 31 dicembre 2015 è, in linea generale, tardiva e può essere impugnata per decadenza.
- La sola data di emissione della cartella non è sufficiente: normalmente è determinante la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, ferma restando la verifica della documentazione notificatoria.
- La decadenza dalla notifica della cartella non equivale necessariamente all'estinzione automatica del tributo in ogni possibile forma, poiché possono rilevare ulteriori atti, termini e discipline applicabili al caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 gen 2017Sentenza del 16/01/2017 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 16 gen 2017Sentenza del 16/01/2017 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 16 gen 2017Sentenza del 16/01/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 16 gen 2017Sentenza del 16/01/2017 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 16 gen 2017Sentenza del 16/01/2017 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 16 gen 2017Sentenza del 16/01/2017 n. 9 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →